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Secondo la normativa italiana, tutte le imprese con sede legale in Italia, nonché quelle aventi sede all’estero con una stabile organizzazione in Italia, sono obbligate a stipulare una polizza assicurativa contro i rischi derivanti da eventi catastrofali. Questo obbligo è stato introdotto per aumentare la protezione contro i danni causati da eventi come terremoti, inondazioni e altre calamità naturali che possono avere un impatto devastante sulle attività aziendali.

Le aziende che sono tenute ad iscriversi nel Registro delle imprese devono adeguarsi a questo requisito, stipulando una polizza che copra questi rischi, al fine di tutelarsi e garantire la continuità dell’attività anche in caso di eventi imprevedibili.

La norma istitutiva stabilisce che il vincolo assicurativo contro i rischi derivanti da eventi catastrofali debba riguardare i beni descritti nell’articolo 2424, comma 1, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2), 3) del Codice Civile, che comprendono:

  1. Fabbricati: Gli edifici, in generale, che fanno parte del patrimonio aziendale e che sono necessari per l’esercizio dell’attività.
  2. Impianti e macchinari: Tutte le strutture e le attrezzature utilizzate nell’attività produttiva o commerciale, come gli impianti industriali, le linee di produzione, i macchinari utilizzati per la lavorazione e il funzionamento dell’azienda.
  3. Attrezzature industriali e commerciali: Strumenti, attrezzature e dispositivi utilizzati per le attività quotidiane dell’impresa, sia nell’ambito industriale che commerciale.
  4. Terreni: I terreni sui quali l’impresa svolge la propria attività, che potrebbero essere danneggiati in caso di eventi catastrofali come alluvioni, frane o altre calamità naturali.

Questo obbligo ha lo scopo di garantire che questi beni, che sono cruciali per il funzionamento dell’impresa, siano adeguatamente protetti e assicurati contro eventi catastrofali che potrebbero compromettere l’attività aziendale e causare danni ingenti.

Il Decreto che regolamenta l’obbligo assicurativo contro i rischi derivanti da eventi catastrofali si articola in vari aspetti, affrontando in dettaglio tematiche cruciali per le imprese e le compagnie assicurative coinvolte. Vediamo i punti principali del Decreto, che chiariscono e disciplinano meglio la norma:

  1. Individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali: Il Decreto fornisce una definizione precisa di “eventi calamitosi” e “eventi catastrofali”. Si tratta di eventi naturali di grande intensità che causano danni significativi a infrastrutture, abitazioni e impianti, come terremoti, inondazioni, frane, incendi devastanti, alluvioni, e simili. La specificazione è importante per evitare ambiguità nella gestione delle polizze, determinando esattamente quali eventi rientrano nell’obbligo di copertura assicurativa.
  2. Determinazione e adeguamento periodico dei premi: Il Decreto stabilisce le modalità con cui devono essere determinati i premi assicurativi. Questi premi non sono fissi, ma devono essere adeguati periodicamente in base all’evoluzione dei rischi, all’inflazione e ad altri fattori economici. In altre parole, l’importo dei premi può essere rivalutato annualmente, per riflettere i cambiamenti nel valore dei beni assicurati e l’aumento o la diminuzione dei rischi associati a eventi catastrofali.
  3. Limiti alla capacità di assunzione del rischio da parte delle imprese assicuratrici: Il Decreto stabilisce anche dei limiti alla quantità di rischio che le compagnie assicurative possono assumere. In altre parole, le compagnie non possono garantire un’assicurazione illimitata per tutti i beni aziendali, ma devono operare all’interno di parametri che consentano loro di gestire il rischio in modo sostenibile. Ciò implica un bilanciamento tra l’offerta di polizze e la capacità finanziaria delle assicurazioni di coprire eventuali danni su larga scala.

In sintesi, il premio assicurativo è modulato in base al rischio specifico legato alla posizione e alle caratteristiche dei beni, ma può essere ridotto grazie a iniziative di prevenzione, che contribuiscono a diminuire l’esposizione ai rischi.

Si sottolinea che, qualora un’impresa non rispetti l’obbligo di assicurarsi, tale inadempimento deve essere preso in considerazione nel momento in cui vengono assegnati incentivi finanziari, come contributi, sovvenzioni o agevolazioni. Questo vale anche per quelle misure di sostegno previste in caso di eventi calamitosi e catastrofali.

La logica alla base di questa disposizione potrebbe essere quella di incentivare le imprese a rispettare gli obblighi assicurativi, poiché l’assenza di una polizza assicurativa potrebbe aumentare il rischio economico, sociale e ambientale in caso di eventi imprevisti, come calamità naturali o disastri. In questo modo, si cerca di evitare che le imprese che non hanno adottato misure preventive (come l’assicurazione) possano beneficiare indebitamente di risorse pubbliche destinate a fronteggiare emergenze, penalizzando invece quelle che investono in misure di protezione adeguate.

venerdì 14 Marzo 2025



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