Il reddito agevolato del ricercatore all’estero che rientra in Italia non rileva ai fini della determinazione del reddito complessivo del familiare. Ciò significa che può essere considerato fiscalmente a carico del coniuge se la parte residua del reddito percepito per la professione svolta, da tassare, è inferiore a 2.840,51 euro. Il chiarimento giunge dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 67/2025. Una ricercatrice dichiarava di essersi trasferita in Italia dopo un lungo periodo di residenza all’estero dove aveva svolto attività di ricerca e docenza. L’istante riteneva che il reddito escluso dall’Irpef in applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 44 del D.L. n. 78/2010 non andasse computato ai fini della determinazione del limite di reddito per essere considerato a carico del proprio familiare ai sensi dell’articolo 12 del Tuir. La norma, secondo l’interpretazione delle Entrate, “non prevede che la quota esclusa dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo vada aggiunta, ai fini della verifica del limite reddituale indicato nel comma 2 dell’articolo 12 del Tuir, al reddito complessivo”. Pertanto, “in assenza di una specifica disposizione, la quota di reddito esente da imposizione, non concorrendo alla formazione della base imponibile, non rileva ai fini della determinazione del reddito complessivo del familiare”. Nel caso specifico, se il reddito complessivo dell’istante non sia superiore “a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili, l’stante potrà essere considerata fiscalmente a carico del coniuge con conseguente riconoscimento in capo a quest’ultimo delle detrazioni di cui all’articolo 12, comma 1 del Tuir”.
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