I Soggetti obbligati accreditati (SOAC)
Il Consiglio dei Ministri ha approvato definitivamente lo schema di decreto legislativo che innoverà la disciplina dei prodotti assoggettati alle accise. Lo schema di decreto introduce i cosiddetti “Soggetti obbligati accreditati” (SOAC), ispirati al modello dell’Operatore economico autorizzato (AEO). Si tratterà di figure legittimate al versamento delle imposte, meritevoli di un alto livello di affidabilità fiscale. Il giudizio delle Dogane per conferire tale accreditamento si fonderà sull’accertamento di diversi requisiti, tra cui la professionalità, l’organizzazione aziendale, la solvibilità finanziaria, la correttezza della filiera di approvvigionamento e la comprovata conformità alle prescrizioni normative e fiscali. Saranno previsti tre livelli di affidabilità (base, medio e avanzato), con validità quadriennale. La valutazione verrà effettuata sulla base di un punteggio (da 1-100), con la necessità di ottenere un minimo di 60 punti per il rilascio della certificazione.
Il decreto ribadisce, inoltre, la possibilità di revoca o “declassamento” se i requisiti di affidabilità non dovessero risultare più soddisfatti: a tal fine, i soggetti accreditati avranno l’obbligo di fornire, entro cinque giorni da una richiesta dell’Agenzia, le informazioni e i documenti ritenuti necessari per la valutazione della persistenza delle condizioni e dei requisiti di affidabilità che hanno consentito in precedenza il rilascio della qualifica.
Gli operatori SOAC potranno avvalersi di specifici vantaggi fiscali, sia diretti che indiretti. Tali agevolazioni saranno finalizzate a ridurre gli oneri burocratici e ad accrescere la competitività tra gli operatori del settore. Le semplificazioni in materia di accise mirano, infatti, a rendere più immediata l’identificazione degli operatori competenti e a favorire la fluidità degli scambi commerciali, sul territorio nazionale, delle merci soggette a tale imposta sul consumo.
Tra i vantaggi della certificazione SOAC si segnala la possibilità di beneficiare di un’esenzione, totale o parziale, dall’obbligo di prestare la cauzione in caso di introduzione delle merci in depositi accise. Sarà stata prevista, altresì, l’applicazione di misure transitorie per chi già godeva dell’esonero cauzionale, con l’obiettivo di evitare vuoti di tutela prima del definitivo passaggio al nuovo sistema.
Nuove disposizioni per gas naturale ed energia elettrica
Lo schema di decreto legislativo approvato dal Governo prevede, inoltre, alcune importanti novità in materia di accise sul gas naturale e sull’energia elettrica. Il testo supera definitivamente l’attuale meccanismo di acconto “storico”, che consisteva nel versamento di rate di acconto mensili calcolate sulla base dei consumi dell’anno precedente.
Il nuovo meccanismo disporrà un modello di pagamento su analoga base mensile, ma parametrato ai quantitativi di gas naturale ed energia elettrica effettivamente ceduti ai consumatori. Tale rinnovato assetto sarà completato dall’introduzione di dichiarazioni semestrali, anziché annuali, contenenti tutti i dati necessari per la liquidazione dell’imposta, così da rendere gli adempimenti più proporzionali ai consumi reali e migliorare la prevenzione delle frodi. I SOAC di livello avanzato, tuttavia, potranno decidere di continuare a optare per la dichiarazione annuale, chiedendo la modifica dei termini dichiarativi.
Usi domestici e non domestici
Sempre in materia di prodotti energetici soggetti ad accise, la riforma approvata dal Governo conferma la distinzione tra “usi domestici” e “usi non domestici”, superando definitivamente l’attuale modello che distingue tra “usi civili” e “usi industriali”.
Verrà stabilito un elenco tassativo che distingue il gas naturale destinato agli “usi domestici” da quello impiegato per “usi non domestici”. In particolare, rientrerà nella categoria degli “usi domestici” il gas naturale utilizzato nelle unità immobiliari a scopo abitativo, quello impiegato per la combustione finalizzata alla produzione di energia elettrica destinata alla cessione a terzi per uso residenziale nonché il gas erogato, tramite impianti di distribuzione, per il rifornimento di serbatoi di autoveicoli. In via residuale, il gas naturale che non rientra in nessuna di queste fattispecie sarà considerato destinato a “usi non domestici”.
Confermato il piano di allineamento delle accise su gasolio e benzina
Tra le novità resta poi confermato il piano per riallineare, in un quinquennio a partire dal 2025, l’aliquota del gasolio a quella della benzina, seppure con esclusioni per alcuni usi specifici, come per il gasolio agricolo e il cosiddetto “gasolio commerciale”, ossia quello impiegato per il trasporto merci e passeggeri. Resteranno esclusi dal piano di riallineamento, inoltre, i biocarburanti, in linea con l’intento di ridurre i c.d. sussidi ambientalmente dannosi (SAD).
Attualmente, la tassazione del gasolio utilizzato come carburante è inferiore di 11,1 centesimi di euro al litro rispetto a quella applicata alla benzina. L’entrata in vigore delle nuove disposizioni a partire dal 1° gennaio 2026 consentirà, pertanto, di attenuare l’impatto delle modifiche sul mercato.
Confermate le semplificazioni per i prodotti alcolici
Sul fronte delle semplificazioni, è stato confermato, infine, la disposizione che eliminerà la necessità di presentare denuncia e ottenere la licenza fiscale per vendere prodotti alcolici. A partire dal 1° gennaio 20206, dunque, sarà sufficiente presentare una comunicazione di avvio delle attività di vendita allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP).
Il testo ribadisce, infine, l’allungamento da due a quattro anni della durata delle autorizzazioni per la vendita di tabacchi e prodotti liquidi da inalazione a mezzo patentino, con un espresso riferimento alle licenze già in essere, che saranno automaticamente prorogate.
Tali disposizioni semplificheranno i rapporti tra i titolari di un’autorizzazione per la vendita dei tabacchi e l’Amministrazione, oltre a prevedere una riduzione significativa dei costi amministrativi per la gestione delle autorizzazioni. Resterà fermo, in ogni caso, il potere di revoca dell’autorizzazione laddove dovessero venire meno i requisiti richiesti per l’ottenimento.
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