Regole operative FER 2, 1° bando il 16 dicembre 2024

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Arriva il via libera definitivo all’attuazione del DM FER2 a supporto delle rinnovabili innovative o ad alti costi. La prima procedura competitiva riguarderà unicamente biomasse e biogas. Il calendario delle successive sarà approvato dal MASE entro il 31 marzo 2025

Pubblicate le regole operative FER 2. Prima procedura competitiva per il biogas. Foto di Julia Koblitz su Unsplash

Pubblicato dal Ministero dell’Ambiente e delle Sicurezza Energetica (MASE) il decreto direttoriale che approva le regole operative del FER 2 (DM 19 giugno 2024). Un via libera particolarmente atteso dal momento che costituisce l’ultimo passo prima di entrare nel vivo dell’azione. Ossia prima di poter disporre dei nuovi incentivi agli impianti rinnovabili definiti innovativi o con costi di generazione elevati. Vale a dire eolico offshore, fotovoltaico galleggiante, solare termodinamico, geotermia ad alta e media entalpia e agroenergie.

La data da segnare sul calendario è il 16 dicembre 2024 quando partirà la prima procedura competitiva del DM, dedicata esclusivamente a biomasse e biogas. Per conoscere le date degli altri bandi sarà necessario, invece, attendere la calendarizzazione realizzata dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), che dovrebbe essere approvata dal MASE entro il 31 marzo dell’anno prossimo.

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Le Regole Operative FER 2

Le Regole operative, redatte dal GSE, riportano le modalità di partecipazione alle procedure competitive previste dal Decreto Ministeriale FER 2 e, per gli impianti ammessi, quelle di accesso agli incentivi. Il documento – 69 pagine in tutto – dopo la premessa iniziale e una serie di definizioni, approfondisce i requisiti degli impianti rinnovabili ai fine dell’incentivazione, disciplina le modalità di svolgimento delle procedure, la richiesta di riconoscimento degli incentivi, la determinazione delle tariffe e tutta la parte contrattuale e fiscale.

Vediamo nel dettaglio il capitolo Requisiti.

I requisiti di accesso agli incentivi del FER 2

Il Soggetto Richiedente deve essere in possesso del titolo abilitativo per la costruzione e l’esercizio dell’impianto o del provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale (VIA), dove previsto. In questo caso, specificano le regole operative FER 2, possono partecipare ai bandi, in maniera distinta, anche più impianti che condividono lo stesso titolo autorizzativo. A patto, però che nella documentazione presentata sia evidenziato la divisione in sotto-impianti.

Criteri di Potenza 

Il documento riporta i limiti di taglia (potenza nominale) funzionali all’accesso alla procedure.

Le regole operative del FER 2 ricordano come non sia consentito l’artato frazionamento e che al momento della domanda sia necessario indicare oltre alla potenza nominale dell’impianto per cui si chiedono gli incentivi, anche l’eventuale Potenza nominale cumulata. Di cosa si tratta? Della somma di tutti gli eventuali impianti rinnovabili simili a quello della richiesta, presenti in prossimità e in possesso del richiedente.

Il documento precisa anche il concetto di prossimità:

  • per gli impianti termodinamici e fotovoltaici, gli impianti la cui distanza dai reciproci perimetri delle aree occupate dai captatori solari risulta inferiore a 1 km;
  • per le atre tipologia, gli impianti la cui distanza tra i baricentri degli alternatori risulta inferiore a 1 km.

Requisiti tecnici degli impianti 

come ricordato in apertura, il decreto si rivolge a specifiche categorie impiantistiche quali eolico offshore, fotovoltaico galleggiante, solare termodinamico, geotermoelettrico, biomasse e biogas. Per ognuna di queste voci sono stati definiti requisiti specifici.

Geotermoelettrici tradizionali con innovazioni, che ricordiamo sono gli unici che possono partecipare alle procedure competitive per la realizzazione di interventi di rifacimento. A patto che siano in esercizio da un periodo pari almeno ai due terzi della vita utile convenzionale. I criteri da rispettare sono:

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  • Emissioni: gli impianti devono rispettare precisi limiti emissivi per il Mercurio, l’Idrogeno Solforato (che cambiano a seconda della tecnologia di tiraggio delle torri di raffreddamento della taglia dell’impianto) e per l’Ammoniaca.
  • Requisiti minimi di funzionamento: il tempo massimo di fermo deve essere il 2% delle ore totali dell’anno (circa 175 ore), considerando solo le ore con sfioro diretto del fluido geotermico in atmosfera. Inoltre l’installazione deve avere un sistema di Abbattimento Mercurio e Idrogeno Solforato (AMIS) in funzione almeno il 98% delle ore in cui la centrale è attiva.

Geotermoelettrici a emissioni nulle:

  • Reiniezione: Tutto il fluido geotermico utilizzato deve essere reiniettato nel sottosuolo.
  • Emissioni: Non sono ammesse emissioni durante il processo produttivo.

Solari termodinamici:

  • Tipologia: sono ammessi anche gli impianti ibridi che impiegano altre fonti di calore oltre al sole ma misurando il contributo di ogni fonte
  • Fluidi: Non possono utilizzare fluidi tossici.
  • Accumulo termico: Devono avere un sistema di accumulo termico con una capacità minima che dipende dalla superficie captante.

Fotovoltaici galleggianti: I moduli fotovoltaici devono essere testati in laboratori accreditati per garantire la qualità e la sicurezza.

A energia marina: La tipologia specifica dell’impianto (es. energia delle correnti marine, delle maree) deve essere precisata nel titolo autorizzativo e/o nella concessione demaniale

Alimentati a biogas ottenuto da digestione anaerobica della biomassa:

  • Materie prime: devono impiegare almeno l’80% di sottoprodotti elencati nella Tabella 1, Parte A allegata al DM FER 2 e al massimo il 20% di quota residua composta dai prodotti di cui alla Tabella 1, Parte B allegata al DM FER 2. Il tutto deve essere riportato in una scheda o una relazione descrittiva.
  • Provenienza: Almeno il 51% delle materie prime deve provenire dalle aziende agricole che realizzano l’impianto.
  • Vasche del digestato: Devono avere una capacità di almeno 30 giorni e sistemi di recupero del gas.
  • Energia termica: Deve essere recuperata e preferibilmente autoconsumata in sito nelle attività aziendali o essere immessa in un sistema di teleriscaldamento efficiente (indicando la destinazione nel titolo autorizzativo.

A Biomasse: le regole sono simili a quelle per il biogas, senza ovviamente il riferimento al digestato. In più questi impianti devono rispettare un limite di emissione per le polveri pari a 50 mg/Nm3 (tenore di ossigeno del 6%).

Regole operative FER 2, eccezioni per gli impianti a Biogas

Esistono poi delle regole particolari che si applicano solo agli impianti a biogas. Ad esempio in linea generale il FER 2 prevede che i lavori di costruzione dei nuovi impianti non possano essere iniziati prima della graduatoria. In altre parole se il richiedente ha iniziato i lavori prima dell’accettazione della sua domanda, non potrà beneficiare degli incentivi previsti dal DM FER 2.

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Fanno eccezione gli impianti a biogas di piccola taglia (fino a 100 kW). In questo caso e solo per la prima procedura competitiva i lavori possono essere già iniziati ma gli impianti devono obbligatoriamente entrare in funzione dopo la pubblicazione della graduatoria.

Inoltre si specifica la tipologia di soggetti che possono presentare domanda. Mentre non sono presenti limitazioni per gli altri  impianti, poter richiedere gli incentivi per gli impianti a biogas, l’azienda che fa richiesta deve essere considerata un’azienda agricola.

Porte aperte quindi  sia alle società individuali che alle società di persone (come la s.n.c. o la s.a.s.) o di capitali (come la s.r.l. o la s.p.a.). Ma sono ammesse anche le cooperative agricole, i consorzi con personalità giuridica e altre forme associative, come i contratti di rete, sempre con personalità giuridica autonoma.

Che tipo di incentivo assegnano i Bandi FER 2?

Il decreto FER2 prevede due tipologie di incentivi alternativi: 

  • una tariffa omnicomprensiva;
  • un incentivo (I) calcolato come differenza tra la tariffa spettante e il prezzo zonale orario dell’energia (riferito alla zona di mercato in cui è immessa in rete l’energia elettrica prodotta dall’impianto).

Gli impianti rinnovabili di taglia inferiore o uguale alla soglia di 300 kW possono scegliere in autonomia quale tipologia di incentivo richiedere, ma a partire dal 1° gennaio 2026 la soglia viene abbassata a 200 kW.

Per tutte le installazioni con una potenza superiore a quella di soglia non vi è scelta: la tariffa omnicomprensiva è preclusa e possono pertanto richiedere solo l’incentivo I.

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La prima procedura competitiva

La prima delle procedure competitive aperta solo agli impianti alimentati da biogas e biomasse, si aprirà alle ore 12.00 del 16 dicembre 2024 e si chiuderà alle ore 12.00 del giorno 14 febbraio 2025. Il bando è scaricabile al seguente link:

Le richieste devono essere trasmesse esclusivamente per via telematica attraverso il Portale FER-E accessibile dall’Area Clienti GSE.



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