COMMISSIONE EUROPEA * AIUTI DI STATO ITALIANO: «9,7 MILIARDI A SOSTEGNO DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA RINNOVABILE, PER PROMUOVERE LA TRANSIZIONE A ZERO EMISSIONI»

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16.07 – martedì 17 dicembre 2024

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(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
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La Commissione approva un regime di aiuti di Stato italiano a sostegno della produzione di energia elettrica rinnovabile per promuovere la transizione a un’economia a zero emissioni nette.

Commissione europea ha approvato un regime di aiuti di Stato italiano dalla dotazione stimata di 9,7 miliardi di € a sostegno della produzione di energia elettrica rinnovabile per promuovere la transizione a un’economia a zero emissioni nette. Il regime è stato approvato nell’ambito del quadro temporaneo di crisi e transizione per gli aiuti di Stato, adottato dalla Commissione il 9 marzo 2023 e modificato il 20 novembre 2023 e il 2 maggio 2024.

 

La misura dello Stato italiano

Nell’ambito del quadro temporaneo di crisi e transizione l’Italia ha notificato alla Commissione un regime dalla dotazione stimata di 9,7 miliardi di € a sostegno della produzione di energia elettrica rinnovabile per promuovere la transizione a un’economia a zero emissioni nette.

La misura sosterrà la costruzione di nuovi impianti di eolico onshore, solare fotovoltaico, idroelettrico e gas residuati dei processi di depurazione, che secondo le previsioni immetteranno un totale di 17,65 GW di capacità di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. Gli impianti dovranno entrare in funzione entro 36 mesi dalla data di concessione dell’aiuto.

Gli aiuti saranno concessi mediante una procedura di gara trasparente e non discriminatoria, in cui i beneficiari presenteranno un’offerta relativa alla tariffa incentivante necessaria per realizzare ogni singolo progetto. L’aiuto assumerà la forma di pagamento variabile nell’ambito di un contratto bidirezionale per differenza per ogni kWh di energia elettrica prodotta e immessa nella rete. La tariffa incentivante sarà versata su un periodo di 20 anni.
Nei casi in cui gli impianti debbano ridurre la produzione in base a ordini di spedizione o in caso di prezzi dell’energia elettrica nulli o negativi sul mercato del giorno prima, la tariffa incentivante sarà concessa per la produzione potenziale di energia elettrica invece che per quella effettiva.

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Il contratto bidirezionale per differenza sosterrà solo il 95% dell’energia elettrica prodotta da ciascun beneficiario, lasciando il restante 5% esposto al rischio di mercato.
Gli impianti con capacità inferiore a 1 MW possono accedere direttamente al sistema. In questo caso il prezzo di esercizio è fissato amministrativamente dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (“ARERA”). L’importo dell’aiuto sarà calcolato confrontando il un prezzo di esercizio con il prezzo di mercato dell’energia elettrica. Quando il prezzo di esercizio supera il prezzo di mercato di riferimento, la differenza (maggiorazione di prezzo) è versata dallo Stato italiano al beneficiario in aggiunta al prezzo di mercato. Di contro, quando il prezzo di riferimento è superiore al prezzo di esercizio, i beneficiari dovranno invece versare la differenza alle autorità italiane.

La dotazione di 9,7 miliardi di € indicata per il regime si basa su stime dei prezzi di mercato e il sostegno netto effettivo può essere notevolmente inferiore in caso di prezzi di mercato superiori al previsto.

La Commissione ha constatato che il regime italiano rispetta le condizioni stabilite nel quadro temporaneo di crisi e transizione. In particolare: i) l’aiuto sarà concesso in base a un regime comprensivo di stime di volume e dotazione; ii) l’importo dell’aiuto sarà determinato mediante procedura di gara competitiva aperta, chiara, trasparente e non discriminatoria; iii) l’aiuto sarà concesso prima del 31 dicembre 2025.

La Commissione ha concluso che il regime italiano è necessario, adeguato e proporzionato al fine di accelerare la transizione verde e agevolare lo sviluppo di talune attività economiche che rivestono importanza per l’attuazione del piano industriale del Green Deal, in conformità dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e delle condizioni stabilite nel quadro temporaneo di crisi e transizione.
Su queste basi la Commissione ha approvato la misura di aiuto in quanto conforme alle norme dell’Unione sugli aiuti di Stato.



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