Associazione per delinquere: guida minima all’art. 416 del Codice Penale

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di Michele Di Salvo

Spesso l’espressione “associazione per delinquere” viene abusata, sia nel linguaggio comune sia giornalisticamente, per intendere genericamente un insieme di più persone che commettono un reato.

In realtà – come avviene per quasi tutte le fattispecie di rilevanza penale – la definizione è più complessa e per la configurazione del reato di associazione per delinquere è necessaria la presenza di alcuni presupposti specifici attinenti all’elemento oggettivo.

Sono “elementi strutturali dell’associazione” i seguenti requisiti: a) la pluralità di associati, nel minimo di 3 persone; b) la stabilità del vincolo associativo tra i partecipanti (non occasionalità); c) l’indeterminatezza del programma criminoso, nel senso che, il fine associativo deve determinarsi in una serie svariata ed indeterminata di reati. 

Va infatti escluso il 416 c.p. qualora l’associazione si prefigga la commissione di uno o più specifici reati (Cass. Pen. Sez. II n. 16339/2013).

La ratio per cui il legislatore ha configurato, come autonomo titolo di reato, il delitto di associazione per delinquere di cui all’art. 416 c.p., consiste nel pericolo per l’ordine pubblico provocato dal vincolo associativo che intercorre tra più persone legate da un medesimo fine criminoso. E ciò spiega perché per la sussistenza del delitto di associazione per delinquere sia irrilevante la consumazione dei delitti programmati, sottesi al disegno criminoso, il che costituisce una macroscopica eccezione nel codice penale. E proprio in quanto eccezione essa non è estensibile per analogia – e nemmeno nel linguaggio comune “per somiglianza o similitudine” (quasi a giustificare l’uso improprio dell’espressione).

Si tratta di un reato di pericolo i cui elementi costitutivi sono ravvisabili nella l’esistenza di una struttura organizzativa di minimo 3 persone, anche rudimentale, ma idonea e adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi, un vincolo associativo tendenzialmente permanente e l’indeterminatezza del disegno criminoso.

L’elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico che risiede nella consapevolezza di partecipare e contribuire attivamente alla vita dell’associazione; è necessaria la manifestazione di una c.d. affectio societatis, locuzione creata dal dettato giurisprudenziale formatosi nel susseguirsi di varie pronunce sul tema.

Ha quindi una differenziazione intrinseca rispetto all’istituto di parte generale del “concorso di persone nel reato” disciplinato dall’art. 110 c.p., secondo il quale ogni soggetto attivo che ha concorso nel medesimo reato soggiace alla pena per questo stabilita.

Il criterio distintivo del delitto di associazione per delinquere, rispetto all’ipotesi di concorso di persone nel reato continuato, consiste essenzialmente nel carattere che assume l’accordo criminoso, il quale, nel concorso di persone e nel reato continuato, avviene in via meramente occasionale, diretto alla realizzazione di uno o più reati ben individuati che, una volta realizzati, esauriscono l’accordo tra i correi, facendo venir meno “l’allarme sociale”. L’associazione, invece, è diretta alla realizzazione di un più ampio programma criminoso ed è caratterizzata dalla presenza di elementi che devono necessariamente coesistere.

È necessario che il vincolo associativo abbia natura tendenzialmente permanente, o quantomeno stabile, che sia destinato a durare oltre la realizzazione dei delitti che siano stati eventualmente già programmati. Nel concorso, invece, l’accordo è fine a se stesso, o meglio, alla realizzazione di uno o più reati che possono essere anche in continuazione tra loro: in quest’ultima ipotesi il reato sotteso deve essere realizzato, quantomeno nella forma del tentativo, altrimenti i partecipanti all’accordo non sono punibili in forza dell’art. 115, I comma c.p.

Nell’associazione per delinquere il vincolo associativo che sia idoneo ed adeguato a realizzare un’indefinita serie di reati costituisce di per sé un pericolo per l’ordine pubblico, divenendo irrilevante la mancata consumazione dei delitti programmati. Quindi, non si configura il delitto di associazione per delinquere quando i complessi accorgimenti organizzativi siano stati predisposti per il solo scopo di perseguire il disegno criminoso preventivamente individuato e non siano idonei ed indirizzati alla commissione di una serie indeterminata di reati.

Ai fini della configurabilità del reato di associazione per delinquere, è necessaria la prova dell’esistenza del programma di commettere un numero indeterminato di reati (Cass. Pen. Sez. VI, n. 9096/2013). Il criterio distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato va individuato proprio nel carattere dell’accordo criminoso, che nella seconda ipotesi è diretto alla commissione di uno o più reati determinati con la realizzazione dei quali si esaurisce l’accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale, laddove nel reato associativo risulta diretto all’attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente ed al di fuori dell’effettiva commissione dei singoli reati programmati (Cass. Pen. Sez. II, n. 933/2012).

L’allarme sociale sia il punto decisivo sul quale soffermarsi in merito all’attribuzione alla fattispecie in concreto alla categorizzazione “associazione per delinquere” o invece “concorso di persone”. 

Secondo la Cassazione «l’elemento distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato è individuabile nel carattere dell’accordo criminoso che nel concorso si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale essendo diretto alla commissione di uno o più reati – anche nell’ambito di un medesimo disegno criminoso – con la realizzazione dei quali si esaurisce l’accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale mentre nel reato associativo risulta diretto all’attuazione di un più vasto programma criminoso per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente e al di fuori dell’effettiva commissione dei singoli reati programmati» (Cass. Pen. Sez. V n. 1964/2019).

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In molte fattispecie – in cui vi è certamente la pericolosità sociale, la partecipazione di più soggetti, la volontà criminale, la cooperazione allo scopo di commettere reati multipli, ma al contempo risulta quasi impossibile dimostrare la “affectio societatis” soprattutto di fronte a fenomeni criminosi transnazionali, che si fondano su reti e connessioni virtuali più che su legami fisici e permanenti.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica

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