IRES premiale: i vantaggi per le imprese che investono in beni strumentali

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Il Governo ha posto la fiducia sul DDL di Bilancio 2025. Il voto finale della Camera dovrebbe avvenire entro venerdì 20 dicembre 2024 e poi si attende l’ok definitivo del Senato. Il testo del DDL di Bilancio 2025 prevede una misura agevolativa molto conveniente per le imprese, ossia la c.d. IRES premiale, finalizzata ad incentivare l’investimento degli utili da parte delle aziende in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati, con l’obiettivo, pertanto, di generare un circolo virtuoso di progresso economico. All’interno del testo del DDL di Bilancio 2025, viene reintrodotta la condizione sull’ammontare degli utili accantonati che devono essere anche non inferiori al 24% degli utili dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023

I vantaggi dell’IRES premiale

L’effetto premiale della misura agevolativa risiede nell’abbassamento di ben quattro punti percentuali dell’aliquota IRES (che perciò passa dal 24% al 20%) per le imprese che adempiano a determinati oneri di accantonamento degli utili e di successivo investimento degli stessi.

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Rispetto alla versione precedente del testo del DDL di Bilancio 2025, è stato corretto l’errore in cui era incorso il legislatore eliminando la condizione sull’ammontare degli utili accantonati, i quali quindi devono essere anche non inferiori al 24% degli utili dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023

In particolare, a fronte dell’obbligo per il 2025 di accantonare ad apposita riserva una quota non inferiore all’80% degli utili d’esercizio maturati nel 2024, il legislatore ha confermato che tale ammontare dovrà essere investito in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato non solo in misura non inferiore al 30% del suddetto accantonamento, ma anche e comunque in misura non inferiore al 24% degli utili maturati nel corso del 2023. Si ricordi che permane la previsione di un valore monetario minimo di quanto investito (ossia pari almeno a 20.000 euro). Restano inalterate anche le ulteriori variegate condizioni di accesso all’agevolazione.

Non ha subito variazioni, quindi, l’orizzonte temporale degli investimenti, i quali devono essere realizzati a partire dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio ed entro la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi 2025. Infine, non si riscontrano modifiche circa i requisiti per così dire “occupazionali” dell’impresa, ossia:

  • il numero di unità lavorative per anno (ULA) non deve abbassarsi rispetto alla media del triennio precedente;
  • devono essere effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato che costituiscano incremento occupazionale, in misura pari ad almeno l’1% dei lavoratori della stessa categoria mediamente occupati nel 2024 (e, comunque, in misura non inferiore ad un lavoratore);
  • l’impresa non deve avere fatto ricorso all’istituto della cassa integrazione guadagni nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 o in quello successivo, ad eccezione dell’integrazione salariale ordinaria in caso di situazioni aziendali causate da eventi transitori non imputabili all’impresa o ai dipendenti.

L’IRES premiale, nel suo complesso, è suscettibile di erodere l’imposizione dovuta dalle imprese sui propri redditi in misura molto disomogenea, dipendente da diversi fattori.

Anzitutto, la veste giuridica dell’azienda e, subordinatamente, l’oggetto sociale della stessa, giocheranno un ruolo cruciale nella determinazione della base imponibile da assoggettare ad aliquota agevolata. Si ricordi, infatti, che lo sconto d’imposta potrà essere applicato su tutto il reddito imponibile dei soli soggetti passivi di cui all’art. 73 c. 1 lett. a), b) e d) TUIR, ossia, sostanzialmente, i contribuenti fiscalmente non residenti e quelli i cui redditi, da qualsiasi fonte provengano, devono essere considerati come redditi d’impresa. Per i soggetti di cui all’art. 73, c. 1, lett. c), ossia gli enti pubblici e privati diversi dalle società (nonché i trust) che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale e residenti nel territorio dello Stato, le cose invece cambiano: quest’ultimi potranno beneficiare dell’aliquota ridotta limitatamente a quanto riferibile al reddito d’impresa prodotto, escludendo quindi i proventi sussumibili in un’altra delle categorie di cui all’art. 6 TUIR.

Valutazione del risparmio

Nella valutazione dei potenziali risparmi riconducibili alla misura non si deve trascurare la forma assunta dall’agevolazione, la quale si presenta come uno sconto di aliquota e non come un credito d’imposta. Quest’ultima modalità, privilegiata dal Legislatore per incentivare gli investimenti in diverse altre occasioni (si pensi al Bonus ZES per gli investimenti nel Mezzogiorno), ha l’indubbio vantaggio di consentire la fruizione delle quote non utilizzate per motivi di incapienza reddituale nei periodi d’imposta successivi; d’altro canto, però, la misura dei crediti d’imposta presenta lo svantaggio di essere rigidamente predeterminata.

Nel caso dell’IRES premiale avviene l’esatto contrario. Infatti, nel caso in cui il bilancio del 2025 si chiuda in negativo, non ci sarà alcun reddito sul quale applicare l’aliquota agevolata e non sarà conseguibile alcun risparmio fiscale; oltretutto, anche qualora venga maturata una base imponibile in relazione alla quale fruire dell’IRES premiale, non è detto che la misura del risparmio d’imposta ottenuto superi (o almeno equivalga) il valore degli investimenti realizzati. Allo stesso modo, però, in caso di capienza reddituale, i potenziali guadagni aumenteranno (senza limiti) in misura proporzionale alla crescita dell’imponibile.

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