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L’Ordinanza n. 17027/2021 della Corte di Cassazione ha avuto un ruolo decisivo nell’interpretazione della norma di cui sopra, e in particolare nel chiarire il modo in cui l’esonero dalle sanzioni può essere applicato in pratica. In questo caso, la Corte ha affrontato una controversia riguardante la richiesta di riduzione delle sanzioni tributarie da parte di un contribuente che aveva dichiarato di essere in una condizione di grave difficoltà economica.

La Cassazione ha ribadito alcuni principi fondamentali in materia di esonero dalle sanzioni tributarie, ma ha anche stabilito nuove linee guida per l’applicazione di tale istituto giuridico. In particolare, sono stati chiariti due aspetti cruciali: la necessità di una prova adeguata e documentata della crisi economica, e la valutazione proporzionale della riduzione delle sanzioni.

Uno degli aspetti più rilevanti dell’Ordinanza n. 17027/2021 è che la Corte ha sottolineato l’importanza di una prova concreta e adeguata della condizione di difficoltà economica del contribuente. La mera dichiarazione di insolvenza o di difficoltà finanziaria non è sufficiente a giustificare l’esonero dalle sanzioni. In altre parole, il contribuente che desidera beneficiare di una riduzione o esonero dalle sanzioni deve fornire documentazione oggettiva e verificabile, che dimostri la reale difficoltà a far fronte al pagamento del debito tributario.

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La Cassazione ha precisato che il contribuente è tenuto a dimostrare non solo di essere in una situazione economica sfavorevole, ma anche che questa situazione lo rende oggettivamente incapace di adempiere al proprio debito fiscale. Questo implica che la documentazione da presentare debba essere sufficientemente esaustiva e deve comprendere, tra gli altri, dati patrimoniali e reddituali, come dichiarazioni fiscali, bilanci, estratti conto bancari e ogni altro elemento che possa corroborare la richiesta di riduzione delle sanzioni.

Un altro aspetto fondamentale che la Corte ha evidenziato riguarda il fatto che la difficoltà economica deve essere grave e documentata. Non basta quindi una situazione di difficoltà momentanea o di disavanzo temporaneo, ma è necessario che il contribuente si trovi in una condizione di difficoltà stabile, che lo renda incapace di soddisfare i propri debiti fiscali a causa di una vera e propria crisi patrimoniale o di liquidità.
La proporzionalità della riduzione delle sanzioni è un altro elemento essenziale emerso dall’Ordinanza: riguarda il principio della proporzionalità nell’applicazione delle sanzioni. La Corte ha sottolineato che l’esonero o la riduzione delle sanzioni deve essere proporzionato alla reale entità della difficoltà economica. In altre parole, non è previsto un annullamento totale delle sanzioni, ma una modulazione in base alle condizioni economiche del contribuente.

La Corte ha fatto riferimento al principio di equità fiscale, che implica che la riduzione delle sanzioni debba essere commisurata alla situazione patrimoniale del contribuente. Non è quindi possibile annullare completamente le sanzioni in assenza di una situazione eccezionale, come nel caso di una grave malattia o di altre condizioni di estrema difficoltà. Allo stesso tempo, la riduzione delle sanzioni non può essere irragionevolmente bassa: deve riflettere una proporzionalità che tenga conto della gravità della crisi economica.

In questo senso, l’Ordinanza n. 17027/2021 ha chiarito che l’Agenzia delle Entrate e l’amministrazione fiscale devono esercitare una valutazione discrezionale e individuale della richiesta, tenendo conto delle specifiche condizioni del contribuente, ma sempre in un quadro di equità e proporzionalità.

L’aspetto centrale della decisione della Cassazione è che la riduzione delle sanzioni non può essere standardizzata e che ogni richiesta di esonero o riduzione deve essere valutata caso per caso. La Corte ha ribadito che, sebbene la legge consenta l’applicazione di una riduzione delle sanzioni, tale riduzione non deve essere automatica. È necessario che il contribuente dimostri con prove concrete e documentate la propria impossibilità di adempiere agli obblighi fiscali.
In questo senso, l’Ordinanza n. 17027/2021 ha confermato che l’onere della prova spetta al contribuente, che deve essere in grado di fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la propria situazione economica.





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