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N. R.G. 7454/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
SENTENZA N._4576_2024_- N._R.G._00007454_2022 DEL_08_11_2024 PUBBLICATA_IL_11_11_2024
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7454/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell’avv. COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO CASTIGLIONE DELLE COGNOME (BS) presso il difensore avv. COGNOME ATTORE OPPONENTE contro (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. COGNOME elettivamente domiciliato in INDIRIZZO 46043 CASTIGLIONE DELLE COGNOME presso il difensore avv. COGNOME CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per “Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione reietta, così giudicare:
In via preliminare:
▪ Rigettarsi, qualora richiesta, la domanda di concessione della provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto n. 1771/2022, stante la fondatezza della presente opposizione basata su idonea prova scritta e di pronta soluzione, come da documentazione prodotta in atti e considerata, altresì, la sussistenza dei gravi motivi di cui in narrativa.
Nel merito in via principale:
▪ Annullare e/o revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace e/o illegittimo il decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi esposti in narrativa e dichiararsi che nulla è dovuto da alla In ogni caso Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre IVA e CPA di legge e rimborso forfettario spese generali 15%.
In via istruttoria Si contesta tutta la documentazione prodotta da controparte in quanto non idonea alla prova del diritto sostanziale vantato ai sensi degli artt. 633 e 634 c.p.c. e si richiamano le istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 183, sesto comma n. 2 c.p.c. depositata il 13.03.2023, da intendersi integralmente trascritte.
” Per “Voglia l’Ill.mo Giudice adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
In via preliminare:
▪ concedere ai sensi dell’art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1771/2022 – RGN 4495/2022 emesso in data 27/04/2022 dal Tribunale di Brescia, in persona del Giudice Dott. NOME COGNOME in quanto l’opposizione proposta non e fondata su prova scritta o di pronta soluzione.
Nel Merito:
▪ Accertare e dichiarare che tutte le somme indicate nel decreto ingiuntivo opposto sono effettivamente dovute dal Signor , e per l’effetto ▪ Confermare l’ingiunzione di pagamento n. 1771/2022 – RGN 4495/2022 emesso in data 27/04/2022 dal Tribunale di Brescia, in persona del Giudice Dott. NOME COGNOME in quanto pienamente legittima, valida ed efficace;
ed in ogni caso, ▪ Accertare e dichiarare che il Signor , è comunque debitore dell’importo di euro 5.900,34 oltre interessi di mora fino ad oggi maturati, per tutti i motivi illustrati in narrativa, e per l’effetto ▪ Condannare il Signor , al pagamento della somma di euro 5.900,34 oltre gli interessi di mora fino ad oggi maturati, ovvero di quella diversa somma che dovesse emergere all’esito dell’istruttoria del presente giudizio, nonché al pagamento di spese e compensi professionali della procedura monitoria, come liquidate dal Tribunale di Brescia, Giudice Dott. NOME COGNOME oltre le successive occorrende in caso di esecuzione forzata. ▪ Rigettare tutte le domande di cui all’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, proposte dal Signor.
, in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate.
Con riserva di svolgere conclusioni nei confronti della Signora nell’ipotesi in cui ne dovesse essere autorizzata la chiamata in causa.
In via Istruttoria: Insiste per l’ammissione delle istanze istruttorie formulate nella memoria ex art 183 VI comma, n. 2, cpc del 20 marzo 2023, e si oppone alle richieste istruttorie di parte opponente, per la ragioni indicate nella memoria ex art 183 VI comma, n. 3, cpc datata 11 aprile 2023, alle quali integralmente si riporta.
Con vittoria di spese e compensi professionali.
” SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ha convenuto in giudizio proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1771/2022 emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Brescia in data 27 aprile 2022.
La parte opponente ha esposto che con il predetto decreto si è ingiunto il pagamento di € 5.900,34, oltre ad interessi come da domanda e spese di procedura;
che la somma ingiunta non è dovuta, poiché egli non ha sottoscritto alcun contratto di fornitura d’acqua con né ha richiesto e/o pagato la rateazione di alcun debito.
L’attore ha eccepito, innanzitutto, l’inidoneità della prova scritta alla base del decreto ingiuntivo che si fonda su un mero estratto conto redatto su carta intestata della società, la quale ha omesso di allegare il contratto di fornitura sottoscritto dal fruitore del servizio.
L’attore ha altresì eccepito la carenza di legittimazione attiva della ricorrente in quanto la fattura de quo è stata emessa da , altra e diversa società, nonché la carenza di legittimazione passiva dell’opponente, che ha cessato di risiedere presso l’immobile oggetto della fornitura dall’agosto 2007, quando sul medesimo è stato trascritto il diritto di abitazione da parte dell’ex convivente legittimata passiva al pagamento delle utenze.
Ha evidenziato, inoltre, che al momento dell’emissione della fattura l’opponente non era più intestatario dell’immobile, a seguito di sentenza dichiarativa di fallimento della sua società nonché, in estensione, di lui personalmente quale socio accomandatario, comportando l’acquisizione del bene alla massa fallimentare;
che a fronte di quanto avvenuto, il curatore avrebbe dovuto sciogliersi dai contratti di somministrazione.
Ha dedotto, inoltre, che a seguito di asta tenutasi in data 27.11.2014 e atto di trasferimento stipulato il 18.2.2015, l’immobile era venduto a terzi.
Infine, l’attore ha sollevato eccezione di prescrizione poiché la fattura, emessa il 27.01.2016, è soggetta a prescrizione quinquennale che decorre dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento fissato al 3.04.2016.
La parte opponente ha pertanto concluso richiedendo, in via preliminare, di essere autorizzata a chiamare in causa la ex compagna nella qualità di titolare del diritto di abitazione dell’immobile dall’agosto 2007, nonché il rigetto dell’eventuale istanza di concessione della provvisoria esecuzione;
nel merito, ha concluso richiedendo la revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese e competenze professionali.
Costituendosi in giudizio, ha contestato quanto ex adverso dedotto, sostenendo che l’estratto notarile autentico è documento idoneo all’ammissione del decreto ingiuntivo;
ha dedotto di avere prodotto la fattura del 27.01.2016, relativa al periodo di fatturazione 31.3.2013- 31.12.2025 e le comunicazioni intercorrenti tra e la con le quali l’ex compagna dell’opponente aveva chiesto un piano di rateizzazione del debito relativo all’utenza intestata al , a conferma della sussistenza del rapporto contrattuale.
Per quanto concerne la legittimazione di la stessa ha dato atto di come l’indicazione luogo di sia stata frutto di un mero errore materiale;
ha precisato che ha acquistato il ramo di azienda della società che ha emesso la fattura, ed è pertanto legittimata ad agire per il recupero del credito.
L’opposta ha inoltre dedotto che non è rilevante che fruitrice dell’acqua fosse l’ex compagna dell’attore, atteso che il medesimo conferma di essere l’intestatario dell’utenza e, al fine di dimostrare la propria estraneità, avrebbe dovuto dar prova di aver tempestivamente inviato una disdetta o una richiesta di voltura dell’utenza idrica;
inoltre, che non può rilevare l’inerzia del curatore nella volturazione delle utenze e, infine, che non merita accoglimento l’eccezione di prescrizione, in quanto generica ed ambigua ed in ogni caso interrotta con la richiesta del piano di rientro relativo alla rateizzazione dell’importo.
ha pertanto concluso richiedendo in via preliminare la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e, nel merito, l’accertamento che il debitore di € 5.900,34, oltre interessi di mora, con conferma del decreto ingiuntivo.
Con ordinanza in data 18.01.23 è stata rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, nonché l’istanza di chiamata in causa del terzo ed ha assegnato alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. Ritenuta l’inammissibilità ed irrilevanza delle istanze istruttorie formulate dall’opponente, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all’udienza dell’11.07.24, alla quale è stata trattenuta in decisione previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta in conformità al criterio di sinteticità cui devono ispirarsi gli atti e i provvedimenti del giudice depositati telematicamente.
1. Giova premettersi che, in applicazione del principio della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., è consentito al giudice di invertire l’ordine di trattazione delle questioni come tracciato dell’art. 276 c.p.c., nonché di definire il giudizio sulla base di un motivo di merito anche in presenza di una questione pregiudiziale, e pertanto di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole o certa soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. ex multis, SS.UU., Sentenza n. 9936 del 08.05.2014; Cass. 16.05.2006; Cass. 25.01.2010).
Ai fini della decisione della presente controversia appare opportuna l’applicazione del predetto principio, in ossequio ai principi di economia processuale, effettività e tempestività della tutela giurisdizionale.
Il Tribunale ritiene, pertanto, di non dover esaminare – come dovrebbe essere normalmente in base all’ordine logico e di pregiudizialità tecnico-giuridica delle questioni – le eccezioni pregiudiziali di parte opponente in quanto la decisione, comunque favorevole alla predetta parte, può essere basata sulla questione di più agevole soluzione relativa all’eccezione di prescrizione.
2.
Deve rammentarsi come costituisca principio consolidato quello secondo cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la qualità di attore sostanziale spetta al creditore che ha richiesto l’ingiunzione, sul quale incombe, pertanto, l’onere della prova del credito, mentre all’opponente spetta provare i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del credito (così, ex plurimis, Cass. n. 17371/2003).
Nel caso in esame ha fondato la propria pretesa creditoria, per l’importo di euro 5.900,34, oltre interessi di mora, sulla bolletta n. 2016/ 0006949 del 27/01/2016 (doc. 1 fasc. conv. opposto), quale saldo per il pagamento del complessivo importo di euro 10.542,00, relativo a conguaglio e acconto per il periodo dal 31.03.2013 al 31.12.2015 per fornitura di acqua potabile presso l’immobile sito in INDIRIZZO – Padenghe sul Garda (BS).
La parte opponente ha eccepito la prescrizione del credito azionato in sede monitoria nei propri confronti.
Tale eccezione risulta fondata e può, pertanto, trovare accoglimento.
Come correttamente rilevato dalla parte opponente, nel caso in esame trova applicazione il termine di prescrizione quinquennale e non quella biennale prevista dalla Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018) all’art. 1, commi 4 e ss.;
secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza, invero, il dies a quo del termine prescrizionale coincide con la scadenza dei termini di pagamento indicati nelle fatture, atteso che solo da tale momento i crediti divengono esigibili (Cass. n. 23789/2008).
Risulta irrilevante, invece, il tempo in cui sono avvenute le forniture, poiché la pretesa creditoria, nascente da conguagli sulle letture precedenti, è divenuta liquida solo nel momento in cui i predetti conguagli sono stati operati.
Sul punto può richiamarsi anche quanto recentemente affermato dalla Suprema Corte, sebbene in un obiter dictum, secondo cui “la disposizione transitoria di cui all’art. 1, comma 10, della legge n. 205 del 2017 determina esplicitamente l’evento temporalmente rilevante ai fini della decorrenza del regime prescrizionale biennale, individuandolo nella data di scadenza del pagamento delle fatture e non nella erogazione od effettuazione dei consumi” (cfr. provvedimento della Prima Presidente della Cassazione n.RG 9126/23 in data 10.05.23). In applicazione dei principi richiamati, deve osservarsi come la prescrizione quinquennale, decorrente dal giorno successivo alla data di scadenza della bolletta, deve ritenersi maturata al 4.04.21, atteso che la predetta azionata in sede monitoria indica la data del 03.04.2016 quale termine di pagamento.
Ebbene, la convenuta non ha prodotto alcun atto interruttivo della prescrizione:
l’unica diffida in atti, nei confronti del , reca data successiva al 4.04.21 (cfr. doc. 2 fasc. monitorio);
alcun valore interruttivo della prescrizione nei confronti dell’odierno opponente, d’altra parte, può certamente avere la richiesta di rateizzazione del debito inoltrata dalla ex compagna del , come da documentazione prodotta dalla convenuta opposta (trattandosi, peraltro, di mere comunicazioni a mezzo email, cfr. doc. 2 fasc. conv. opposto), la quale certamente non agiva quale mandataria del Ne consegue, avendo la parte opponente provato il fatto estintivo del credito azionato in sede monitoria nei propri confronti, l’opposizione risulta fondata e deve essere pertanto accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo. 3. Si rileva la superfluità e inammissibilità delle istanze istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, alla luce di quanto osservato nei paragrafi precedenti ed a conferma dei provvedimenti istruttori emessi in corso di causa.
4.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (come modificato, da ultimo, dal D.M. 147/2022).
Tenuto conto, in particolare, del valore della causa, della scarsa complessità delle questioni trattate e dell’attività difensiva espletata (in particolare, fase istruttoria ridotta), le spese sono liquidate a carico del convenuto opposto e in favore dell’attore opponente – con riconoscimento di un importo pari a quanto indicato nelle note spese di parte opponente redatta ex art. 75 disp. att. c.p.c. – in euro 145,50 per spese e in complessivi euro 3.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
in accoglimento dell’opposizione proposta da , revoca il decreto ingiuntivo n. 1771/2022 emesso dal Giudice unico presso il Tribunale di Brescia;
condanna a rifondere delle spese di lite, che liquida in euro 145,50 per spese e in complessivi euro 3.500,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Brescia il 8 novembre 2024 Il Giudice dott.ssa NOME COGNOME
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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