Scrutinio sull’ammissione alla classe superiore, Tar Marche: “Prevale il voto del Dirigente”

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 Con la sentenza n. 7193 dello scorso 10 ottobre 2024, il Tar Marche, ha riaffermato il diritto di una studentessa ad essere ammessa alla classe quinta di un Liceo Linguistico, annullando la delibera adottata dal Consiglio di Classe che, pur in presenza di una assoluta parità dei giudizi espressi per l’ammissione e la non ammissione, aveva optato per la non ammissione.

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Dando rilievo al voto favorevole all’ammissione esercitato dal Dirigente scolastico, il Collegio ha ricordato che “il Consiglio di Classe sia formato da un numero pari di insegnanti compreso il Dirigente, in caso di parità di voti, il voto determinante è quello del Dirigente, che prevale in ogni caso: ne deriva che, qualora il Dirigente abbia votato per l’ammissione, prevale l’ammissione e, viceversa, qualora abbia votato per la non ammissione, il giudizio conclusivo sarà di non ammissione”.

Il caso sottoposto all’attenzione del Tar prende avvio dallo scrutinio preso in un Consiglio di Classe in merito all’ammissione al quinto anno del liceo linguistico di una studentessa.

Il collegio dei docenti deliberava di non ammettere alla classe successiva la ragazza; in particolare votavano per la non ammissione sette docenti, tra cui quelli di matematica e fisica, materie in cui la ricorrente non aveva recuperato le carenze; votavano per l’ammissione sei docenti, tra cui quello di religione; anche il dirigente scolastico esprimeva voto favorevole per l’ammissione.

La studentessa ricorreva al Tar, censurando il giudizio di non ammissione per violazione dell’art. 37, comma 3, del d.lgs. n. 297/94, evidenziando l’evidente errore in cui sarebbe incorso il Consiglio di Classe nel calcolo della maggioranza, dal momento che, in caso di parità di voti (nella specie, sette contro sette), avrebbe dovuto prevalere quello del dirigente, con la conseguenza che l’esito avrebbe dovuto essere l’ammissione.

Il Tar condivide la censura della ricorrente.

Il Collegio Amministrativo illustra le norme che entrano in gioco negli scrutini finali degli organi delle scuole statali e non, di primo e secondo grado, ovvero:

-le disposizioni del d.P.R. n. 202/90 secondo cui, qualora sia prevista una delibera a maggioranza, il voto espresso dall’insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale, fermo restando che esso concorre sempre nel calcolo delle maggioranze ai fini dello scrutinio finale degli alunni che si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica;

-il disposto di cui all’art. 37, comma 3, del d.lgs. n. 297/94, secondo cui “Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, prevale il voto del presidente“. 

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In applicazione delle suddette disposizioni, qualora il Consiglio di Classe sia formato da un numero pari di insegnanti compreso il Dirigente, in caso di parità di voti, il voto determinante è quello del Dirigente, che prevale in ogni caso: ne deriva che, qualora il Dirigente abbia votato per l’ammissione, prevale l’ammissione e, viceversa, qualora abbia votato per la non ammissione, il giudizio conclusivo sarà di non ammissione.

Il voto dell’insegnante di religione, invece, diventa determinante solo nei Consigli di Classe formati da un numero dispari di docenti, in cui l’ammissione o meno sia stata deliberata con la maggioranza della metà più uno raggiunta con il voto dell’insegnante di religione: in tale situazione, all’insegnante di religione andrà richiesto di esprimere un giudizio motivato.

Con specifico riferimento al caso di specie, essendo il Consiglio di Classe formato da un numero pari di insegnanti compreso il Dirigente e la docente di religione, dei quali la metà aveva votato per l’ammissione e l’altra metà aveva votato per la non ammissione, in applicazione di quanto disposto dal già richiamato articolo 37, comma 3, del d.lgs. n. 297/94, prevale il voto espresso dal Dirigente per l’ammissione.

Alla luce di tanto, il collegio accoglie il ricorso annulla gli atti impugnati e riafferma il diritto della ricorrente ad essere ammessa alla classe quinta del Liceo Linguistico, ordinando l’Amministrazione scolastica a uniformarsi a tale scelta.

In considerazione dei profili peculiari della vicenda, il Tar dispone la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.

 

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