IL SUPER FOCUS. Asl Caserta, un’orgia di facenti funzioni. Così Blasotti e la politica controllano tutto in spregio alle norme dei contratti nazionali. Il caso della moglie del deputato Marco Cerreto

Effettua la tua ricerca

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
#finsubito

Finanziamenti e agevolazioni

Agricoltura

 


Carta di credito con fido

Procedura celere

 

PRIMA PUNTATA. Abbiamo recuperato una dozzina di nomi, ma per spiegare un meccanismo abbastanza complesso e che, agli appassionati del genere va propinato gradualmente, passaggio dopo passaggio, ci siamo limitati a quattro situazioni

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP
CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CASERTA (Gianluigi Guarino) – Nell’Asl di Caserta c’è un problema. Un serio problema di cognizione: il direttore generale Amedeo Blasotti e le sue più dirette ali operative, ossia il direttore sanitario Saverio Misso e il direttore amministrativo Giuseppe Tarantino danno l’impressione di non conoscere bene il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della Dirigenza Sanitaria 2019-2021, l’ultimo firmato con il governo dalle rappresentanze sindacali della categoria in questione, e dato che ci siamo, danno l’idea di conoscere fino a un certo punto anche un altro contratto, quello delle funzioni locali datato 2016/2018 rimasto in vigore, attenzione, su questa cosa le follie burocratiche e i ritardi italiani ci hanno fatto rompere la testa, fino al 16 luglio 2024, quando – udite udite – le cosiddette parti sociali e il governo hanno firmato con cinque anni di ritardo il contratto 2019-2021.

Avendo detto una cosa molto seria, e cioè che gente la quale guadagna stipendi sontuosi non conosce i Ccnl in vigore che regolano la vita del personale medico e di quello amministrativo delle aziende ospedaliere, delle Asl, nel caso che stiamo esaminando quella di Caserta, dobbiamo, per coerenza di spirito liberale, considerare anche l’altra possibilità e cioè che i signori Blasotti, Tarantino e Misso i due contratti in questione li conoscano bene.

Ma allora ci troveremmo di fronte al malanimo, alla malafede e dunque a un atteggiamento finanche più grave rispetto a quello connotato dall’ignoranza. Dove vogliamo andare a parare con questa premessa? Ve lo scriviamo subito. Ragionando, in questo caso, con l’obiettivo disperatamente perseguito, di scrivere un articolo più breve di quelli soliti, per via induttiva e non deduttiva.

Carta di credito con fido

Procedura celere

 

Partiamo dunque dalla fine del racconto. Abbiamo stilato un elenco di professionisti del settore medico che comprende anche il nome di una professionista del settore amministrativo, tutti dipendenti dell’Asl di Caserta.

L’ARTICOLO 73 E IL CASO DI MARIA DI LORENZO

Purtroppo dobbiamo partire dal medico psichiatra Maria Di Lorenzo, con cui già discutemmo ai tempi della famosa ordinanza che portò all’arresto, tra gli altri, del capo del Dipartimento della Psichiatria Luigi Carizzone, finito poi sotto processo e ancora sotto processo per quanto riguarda il filone principale di quell’inchiesta prodotta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Aversa Napoli Nord, pubblico ministero Corona. Però parliamo di un’altra cosa. Vogliamo discutere della questione degli incarichi, distribuiti a iosa nell’Asl casertana, dei cosiddetti facente funzione cioè di coloro che, sulla carta, provvisoriamente, dovrebbero coprire le attività di competenza dei dirigenti di un’unità Operativa Complessa.

Ci fermiamo a questa almeno per la giornata odierna.

Dunque, tornando alla dottoressa Maria Di Lorenzo, questa, oggi è inquadrata nell’Asl di Caserta come direttore della Uoc “Direzione amministrativa” del Dipartimento di Salute Mentale.

Questo è capitato dopo che nel 2021, proprio nel periodo della tempesta giudiziaria che la lambì, si era dimessa dalla direzione della Uoc Provveditorato.

Ma la Di Lorenzo non dirige solo l’Uoc amministrativa del Dipartimento di Salute Mentale, ma è anche facente funzione della Uoc Affari Generali. Tutto regolare se questa funzione l’ha assunta nell’ultimo anno e mezzo. Niente di regolare se l’ha assunta prima. Oggi è il 9 gennaio e 18 mesi fa precisi cadeva il giorno 9 luglio 2023. La Di Lorenzo è infatti una dipendente dell’Asl che lavora nell’ambito amministrativo. La materia, a meno che questa nomina non risalga a un tempo successivo al 16 luglio 2024, momento in cui viene firmato il Ccnl 2019-2021 delle funzioni locali, in cui non abbiamo più trovato un articolo dedicato alle sostituzioni degli amministrativi che lavorano nelle aziende ospedaliere e nelle aziende sanitarie locali, viene regolata dall’articolo 73 del Ccnl in vigore prima del 16 luglio scorso, come la stessa Asl di Caserta dice nei suoi atti, ossia il 2016-2018.

Cosa dice l’art.73? Dice che “in caso di assenza per ferie o malattia o altro impedimento del direttore di dipartimento, la sua sostituzione è affidata, dall’Azienda o Ente, ad altro dirigente
con incarico di direzione di struttura complessa, da lui stesso proposto con cadenza
annuale”.

Cessione crediti fiscali

procedure celeri

 

Questo articolo, dunque, stabilisce il potere, diremo meglio la potestà, del direttore generale nella nomina di un sostituto del capo Dipartimento. Ma noi non stiamo parlando di un Dipartimento, ma dell’Uoc Affari Generali.

Il che ci obbliga a trasferirci al comma 4 dell’articolo 73, che così recita:

  • Nel caso che l’assenza del direttore di Dipartimento, del dirigente con incarico di
    direzione di struttura complessa e del dirigente con incarico di direzione di strutture
    semplici a valenza dipartimentale o distrettuale, ed in cui il massimo livello
    dirigenziale sia rappresentato dall’incarico di struttura semplice sia determinata dalla
    cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato, la sostituzione avviene con
    atto motivato del Direttore Generale secondo i principi del comma 2 integrati dalla
    valutazione comparata del curriculum formativo e professionale prodotto dai dirigenti
    interessati ed è consentita per il tempo strettamente necessario ad espletare le
    procedure di cui all’art. 71. In tal caso può durare nove mesi, prorogabili fino ad altri
    nove
    .

In poche parole, il Direttore Generale che pur deve comparare dei curricula, conserva la potestà. La sua nomina non potrà essere realizzata in 3-4 righe, ma dovrà essere motivata. È fuor di dubbio che, però, in caso di assenza prolungata di un titolare di una funzione amministrativa che costituisce un’unità operativa complessa come quella degli affari generali, è Blasotti l’autorità competente alla nomina.

Prima abbiamo citato l’arco temporale di 18 mesi. E vi eroghiamo anche questa spiegazione: sempre il comma 4 dell’articolo 73, (…)In tal caso può durare nove mesi, prorogabili fino ad altri nove

Tutto ciò avviene nelle more di una realizzazione di un avviso pubblico a carattere nazionale, ossia di un concorso a cui possono partecipare internamente all’Asl o esternamente ad essa, tutti quelli che possiedono una serie di requisiti nell’articolo 73, di cui adesso vi facciamo sconto. Ecco perché abbiamo scritto 9 luglio 2023 – 24 – 9 gennaio 2025. Se la nomina della dottoressa Di Lorenzo è precedente al 9 luglio 2023, questa sta operando in una condizione di illegittimità.

Per cui Blasotti o è, nel senso letterale del termine, ignorante rispetto al dettato dell’art. 73, oppure è in malafede.

Prestito condominio

per lavori di ristrutturazione

 

Buona cosa che sia stato abolito il reato di abuso d’ufficio, però la Di Lorenzo o qualunque altra persona si trovi in quella condizione, deve lasciare l’incarico nel giorno in cui scadono i 18 mesi previsti dalla norma.

I SUPER POTERI DI FRANCESCA LANDOLFI, MOGLIE DEL DEPUTATO FDI MARCO CERRETO E PUPILLA DI MICHELE TARI

Rimaniamo agli amministrativi ed esaminiamo la posizione della dottoressa Francesca Landolfi, moglie del deputato di Fratelli d’Italia Marco Cerreto, per anni pupilla del potentissimo dirigente Michele Tari, oggi in pensione ma, a quanto ci dicono stabilmente presente, non si sa a che titolo negli uffici Asl.

Anche in questo caso partiamo dalle funzioni stabili e stabilizzate. La Landolfi è dirigente avvocato e referente privacy, responsabile della trasparenza. Ma questa dirigente svolge anche, ovviamente non a costo zero per l’azienda, l’incarico di facente funzione direttore responsabile della prevenzione, della corruzione, della trasparenza. In pratica ha assorbito tutto il grumo di potere che fu di Michele Tari che forse, da vecchio maestro, qualche consiglio e indirizzo glielo dà ancora. Ma a noi interessa la data che, a differenza del caso della Di Lorenzo, conosciamo: 22 novembre 2022, ossia da 25 mesi e 18 giorni.

Direttore Blasotti, ci rivolgiamo a lei: cosa dice l’articolo 73? che non si può andare al di là dei 18 mesi. Dunque da 7 mesi e 18 giorni la pur valida dottoressa Landolfi sta ricoprendo il ruolo di facente funzioni in maniera illegittima. Che vogliamo fare, ce ne freghiamo? Faccia come ritiene, noi con questo articolo, il nostro dovere lo facciamo, denunciando per l’ennesima volta il modo con cui la pubblica amministrazione viene mefiticamente gestita in questo territorio.

L’elenco che possediamo consta di una dozzina di nomi. Per questo motivo abbiamo previsto un focus di due puntate.  Oggi citiamo, dopo esserci occupati di due funzioni amministrative, anche due funzioni mediche. E qui l’articolo 73 del Ccnl Funzioni Locali 2016/2018 non c’entra più e dobbiamo trasferirci armi e bagagli all’art.25 del Ccnl Dirigenza medica 2019-2021.

Occhio, perché in questo caso la potestà di sostituzione del direttore generale riguarda solamente i capi dipartimento. Nella circostanza  di specie andiamo ad esaminare il caso delle assenze prolungate o fine fisiologica dell’esercizio della funzione da parte del titolare, perché questo investe il problema dei tanti, troppi, anzi, “troppissimi” incarichi di facente funzioni attribuiti dall’Asl di Caserta che potrebbero portare in futuro anche a una bussata da parte della Corte dei Conti qualora ci fosse qualcuno che, ad esempio, spedisse ai giudici della pubblica contabilità le due parti del nostro focus, quella di oggi e quella che faremo domani o nei prossimi giorni. E allora, dovendo occuparci delle sostituzioni per assenze prolungate o vacanza del ruolo per pensionamento, per dimissioni o fatti simili, ci portiamo subito al comma 3 dell’articolo 25 che così recita: “Nel caso del direttore di Dipartimento: per il tempo strettamente necessario adespletare le procedure di cui all’art. 17 bis del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i con le modalità di cui al comma 6 mediante affidamento ad altro direttore di struttura complessa del dipartimento stesso a seguito di valutazione comparata del curriculum formativo e professionale.”

Finanziamenti e agevolazioni

Agricoltura

 

Il marchingegno si capisce bene nel momento in cui ci porta alla brevissima lettura del citato comma 6 dello stesso articolo 25: “La sostituzione è affidata con provvedimento motivato del Direttore Generale o di un suo delegato”. Sono queste le modalità del comma 6 di cui scrive il comma 3 e per tale motivo la sostituzione di un capo dipartimento assente per lungo tempo o per cessazione della sua funzione tocca al direttore generale o a un suo delegato con atto monocratico. Ovviamente dopo aver comparato curricula di requisiti di soggetti che hanno già svolto funzioni di direzione di unità operativa complessa.

PER CAPIRE BENE SPIEGHIAMO LA DIFFERENZA TRA L’ART 73 DI UN CCNL E L’ART 25 DI UN ALTRO CCNL

E qui si verifica la differenza tra l’articolo 25 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell’area sanità e l’articolo 73 del contratto collettivo nazionale di lavoro delle funzioni locali 2016-2018 rimasto in vigore, come già scritto prima, ma è sempre utile ricordarlo, fino al 19 luglio 2024. Mentre in quest’ultimo caso, ossia in quello dell’articolo 73, la potestà monocratica del direttore generale riguarda la sostituzione dei capi dipartimento assenti da lunga data o cessati dalla loro funzione ma anche i direttori delle unità operative complesse, lo scenario cambia nel Ccnl dell’area sanitaria 2019-2021. E questo lo indica chiaramente il comma 3 dell’articolo 25. Il rimando al comma 6, ossia la potestà dei direttori generali rispetto alla nomina dei capi dipartimento, non c’è nella parte riguardante le sostituzioni dei direttori delle UOC sanitarie. Infatti per le sostituzioni a questi relative la norma così recita: nel caso di dirigente con incarico di direzione di struttura complessa per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure di cui al DPR 484/1997 e s.m.i., mediante attivazione di procedura selettiva espletata secondo i principi del comma 2, lett. a) e b), integrati dalla valutazione comparata del curriculum formativo e professionale prodotto dai dirigenti interessati, prioritariamente all’interno alla stessa struttura e, ove non sia possibile l’individuazione del sostituto all’interno alla stessa struttura, in subordine, mediante attivazione di analoga procedura selettiva, nella medesima disciplina, nell’ambito del dipartimento o distretto di appartenenza.”  

Insomma, qui lo scenario cambia significativamente visto e considerato che l’assenza prolungata o la cessazione di una funzione dirigente di unità o struttura operativa complessa non è prerogativa della potestà del direttore generale o di un suo delegato così com’è previsto nell’articolo 73 dell’altro contratto collettivo nazionale utilizzato, cioè quello delle Funzioni locali, su cui abbiamo calibrato il ragionamento relativo alle dirigenti facente funzione Di Lorenzo e Landolfi, per tutte le funzioni di dirigenti, sia per i capi dipartimento che per i direttori di UOC ma nell’articolo 25 del CCNL area sanità  si affaccia, invece, l’obbligo di una “procedura selettiva”. In poche parole bisogna fare una sorta di concorso interno preceduto da un avviso e da un bando resi pubblici obbligatoriamente sul sito istituzionale dell’Asl e occorre una commissione che valuti titoli, requisiti, etc etc.

In più va valutato il tempo massimo di sostituzione nelle more del solito articolo 17 bis del DPR 502/1992, in pratica il concorso pubblico nazionale per la copertura e la piena titolarità a tempo indeterminato.  

Mentre per gli amministrativi come abbiamo scritto prima questo tempo è di nove mesi, rinnovabile una sola volta per altri 9 mesi, accade che nel caso dei sanitari, ossia dei medici, è di nove mesi prorogabili non per altri 9 mesi bensì per altri 6 mesi per una durata complessiva massima, dunque, di 15 mesi o 1 anno e tre mesi che dir si voglia

E allora qui bisogna controllare due possibili versanti di illegittimità e non uno solo così come abbiamo fatto per i facenti funzione delle UOC amministrative. Ciò perché oltre ad un problema di termini temporali sussiste anche un problema di potestà. Se, in poche parole il direttore generale Amedeo Blasotti o un suo delegato hanno firmato la sostituzione con un facente funzione di una UOC sanitaria attraverso un atto monocratico, hanno compiuto un’azione illegittima. In più c’è da verificare, ammesso e non concesso, che la scelta sia avvenuta attraverso una procedura selettiva se queste funzioni provvisorie abbiano o meno superato il limite in- va- li ca- bi- le di 15 mesi

TIZIANA CIARAMBINO FUORICLASSE DELLA SANITA’ CASERTANA FACENTE FUNZIONI NOMINATA COME?

In attesa di declinare tutti gli altri nomi ne abbiamo presi un paio per la prima parte del nostro focus. Si tratta di due medici naturalmente: Tiziana Ciarambino e Francesco Frascaria

Finanziamenti personali e aziendali

Prestiti immediati

 

Tiziana Ciarambino è una professionista su cui l’Asl di Caserta e, più in generale la sanità campana, ha investito tantissimo. A suo tempo anche Gennaro Oliviero, che di sanità è molto competente, aveva intravisto nella dottoressa Ciarambino dei talenti che il servizio sanitario ragionale non poteva sprecare. Nel suo curriculum compare, infatti, un periodo di lavoro a stretto contatto di gomito con il super direttore generale della Regione Campania, con il super mandarino della sanità di tutte e 5 le province, ossia con Antonio Postiglione, tra le altre cose neo indagato insieme a Giovanni Zannini per l’ipotesi di reato di concussione consumato ai danni dell’ex direttore sanitario Asl, Enzo Iodice.

Man mano che la Ciarambino apprende, impara, in questa sorta di scuola superiore della sanità, che è l’ufficio di Postiglione, quest’ultimo comincia a concedere “cotanto senno” formato alla causa dell’Asl di Caserta. E così, dopo 4 mesi di formazione intensiva a Napoli la dottoressa ottiene il distacco per due giorni a settimana presso la direzione generale per la tutela della salute. Dopo un ulteriore mese trascorso nella silicon valley della sanità campana “la comprovata professionalità” è cosa fatta. E allora, Tiziana Ciarambino, ottiene un distacco per tre giorni alla settima a Caserta. Da questo momento in poi trascorre un anno fino alla nomina di direttore facente funzione dell’Unità operativa complessa Cure Primarie.  Ma la professionista possiede anche una grande sensibilità sociale non a caso dirige da medico, scriviamo tra virgolette perché francamente a noi sembra proprio una supercazzola di tognazziana e monicelliana memoria, “Organizzazione e gestione dell’implementazione della medicina di genere nella attività del Presidio Ospedaliero”. Beh, tutta questa gloria e tutte queste medaglie della Ciarambino dovrebbero essere, d’altronde, già di per sè, la prova che non esiste una discriminazione di genere nell’accesso ai ruoli.

Ma noi siamo interessati all’attribuzione dell’incarico di facente funzione. Ovviamente pur lavorandoci con l’atteggiamento degli archeologi non siamo stati in grado di cavare nulla dal sito dell’Asl e nella sua sezione “amministrazione trasparente”. Ci ha aiutati un colpo di fortuna, una fausta coincidenza. Se siamo, infatti, riusciti a capire quando la Ciarambino è diventata dirigente facente funzioni Cure Primarie è perché lo abbiamo dedotto, non perché lo abbiamo trovato scritto da qualche parte. Abbiamo dedotto che questa funzione è nelle sue mani dal maggio 2024 per il motivo che andrete a leggere qui sotto quando ci occuperemo della posizione dell’altro medico, Francesco Frascaria. Questo ci permette di affermare che Tiziana Ciarambino è in ordine con il vincolo temporale dato che da maggio ad oggi sono trascorsi 8 mesi, poco più o poco meno. Il problema, però, è rappresentato dalla modalità attraverso cui è approdata alla sua funzione: nomina monocratica del direttore generale o di un suo delegato oppure affermazione in un concorso interno? Un discrimine, uno spartiacque tra legittimità e illegittimità che a casa di CasertaCe, costituisce discriminante tra legalità e illegalità. Ovviamente il nostro diritto di cittadini prima ancora che di giornalisti di trovare uno straccio di atto che possa chiarire la modalità in questione è stato frustrato dalla totale insensibilità, non sappiamo se colposa o dolosa, per la causa della trasparenza.

FRANCESCO FRASCARIA, ALTRO CHE 9 MESI PIU’ SEI. E’ STATO FACENTE FUNZIONI PER 8 ANNI

Ultimo caso che trattiamo oggi e più velocemente è quello di Francesco Frascaria, attuale direttore responsabile del distretto, 21, di Santa Maria Capua Vetere. Carica che ricopre da poco meno di un anno. Ma di un’altra carica vogliamo trattare in queste ultime righe dell’articolo: quella ricoperta dal 2016 al maggio 2024. In tale lungo periodo Frascaria è stato facente funzione proprio della strategica unità operativa complessa cure primarie. Anche in questo caso siamo letteralmente impazziti ma non abbiamo trovato traccia né di un atto di nomina monocratica realizzata da chi nel 2016 era direttore generale, se non ricordiamo male Di Biase o Ferdinando Russo, né traccia di un bando per avviso pubblico interno. Qui, dire che siamo alla violazione sesquipedale delle norme previste sia nel CCNL area sanità 2019-2021 sia in quello precedente 2016-2018, che citiamo per la prima volta e per cosa diversa dal CCNL 2016- 2018 delle funzioni locali, è dire poco. Addirittura per due mesi, ossia dal marzo 2024 al maggio 2024, quando al suo posto è subentrata Tiziana Ciarambino, (ecco come siamo riusciti a capire quando quest’ultima ha assunto la carica di facente funzioni) Frascaria è stato contemporaneamente direttore responsabile del distretto 21 di Santa Maria Capua Vetere e direttore facente funzioni dell’UOC cure primarie che a noi sembra configurare una sovrapposizione somigliante molto a un conflitto tra controllante e controllato e dunque a un conflitto d’interessi. Per tale motivo è sempre importante trovare l’atto di nomina del 2016 per capire se questa cosa è stata originata sin da 8 anni fa da un documento monocratico o dall’esito di un regolare concorso. Detto ciò va escluso ogni tipo di dubbio sull’assoluta incongruità, sull’assoluta illegittimità dei tempi cronologici perché 8 anni sono una roba ben diversa dai nove 9 mesi prorogabili al massimo per altri 6.



Source link

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Finanziamenti e agevolazioni

Agricoltura

 

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link