Lunigiana, servizi socio-assistenziali: il Tar annulla la gara indetta dall’Asl

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AULLA. La Cooperativa Sociale G. di Vittorio (avvocati Luca Capecchi e Jacopo Quintavalli) ha impugnato al Tar, con successo, l’aggiudicazione di una gara indetta dall’Azienda Usl Toscana Nord Ovest (avvocati Dorino Tamagnini, Matteo Orlandini e Luca Cei) a favore della Cooperativa Nuovo Futuro (avvocati Tommaso Stianti ed Ethel Morelli). La gara riguardava la gestione di servizi assistenziali e socio-sanitari, con particolare riferimento a servizi di coordinamento e front office, nella zona distretto Lunigiana. La ricorrente ha contestato l’offerta economica della controparte, ritenendola incongrua e in violazione delle prescrizioni della lex specialis di gara.

L’importo complessivo a base d’asta era pari a 2.500.000 euro per un triennio, con possibilità di rinnovo per ulteriori tre anni. L’offerta aggiudicataria prevedeva un ribasso del 12%, mentre la Coop di Vittorio aveva proposto un ribasso del 6%, ritenendo impossibile rispettare i requisiti minimi garantendo standard qualitativi adeguati con ribassi più elevati.

In particolare, la Coop di Vittorio ha evidenziato che Nuovo Futuro avrebbe sottostimato i costi per il personale addetto alle prestazioni organizzative. Secondo il capitolato tecnico, il monte ore minimo settimanale richiesto era pari a 30 ore per il coordinamento e 95 ore per il front office. Tuttavia, Nuovo Futuro ha dichiarato rispettivamente 25 e 18 ore settimanali. Queste dichiarazioni, secondo la ricorrente, non rispettavano i requisiti obbligatori del capitolato e si traducevano in una sottovalutazione dei costi per il personale. L’offerta aggiudicataria prevedeva un costo complessivo del personale pari a circa 1.200.000 euro per l’intero triennio, a fronte di un valore stimato dalla di Vittorio superiore a 1.500.000 euro per coprire lo stesso periodo.

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Nel ricorso, si sostiene fra l’altro che la Commissione avrebbe accettato le giustificazioni di Nuovo Futuro senza un adeguato approfondimento. In particolare, non sarebbe stata verificata la coerenza tra le ore dichiarate e i costi del personale. Sarebbe stata una violazione del principio di trasparenza e della corretta valutazione delle offerte anormalmente basse.

E ancora: Nuovo Futuro e la Stazione Appaltante (l’Usl) hanno sostenuto che i requisiti orari indicati nel capitolato tecnico non fossero vincolanti, ma meramente indicativi, lasciando agli operatori economici la possibilità di proporre modelli organizzativi alternativi. Ma il Tarha rigettato questa interpretazione, rilevando che le previsioni del capitolato avevano valenza prescrittiva e che l’aggiudicataria avrebbe dovuto garantire almeno il monte ore minimo richiesto.

Altro punto: la di Vittorio ha evidenziato incongruenze nei costi di formazione dichiarati dall’aggiudicataria. Nuovo Futuro aveva previsto un importo di 3.000 euro annui per la formazione del personale, nonostante l’offerta tecnica prevedesse un programma formativo di almeno 200 ore complessive. Secondo la ricorrente, tale somma era chiaramente insufficiente a coprire le spese relative alla formazione obbligatoria.

Il Tar ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo fondata la contestazione sull’incongruità dell’offerta economica di Nuovo Futuro. In particolare, ha rilevato che l’aggiudicataria non aveva rispettato i requisiti minimi orari per il coordinamento e il front office, compromettendo la coerenza dell’offerta con le prescrizioni del capitolato. L’Azienda Usl inoltre non aveva svolto una verifica adeguata sulla congruità dei costi dichiarati.

Il Tar ha sottolineato che i costi del personale rappresentano una voce determinante nell’offerta economica e che ogni proposta doveva essere coerente con il monte ore minimo indicato. L’accettazione da parte della Commissione di un monte ore inferiore, senza un’adeguata motivazione, rappresentava un vizio procedurale rilevante.

Quindi, la gara è stata annullata con richiesta alla Stazione Appaltante di riesaminare l’offerta economica di Nuovo Futuro. In particolare, l’Azienda Usl dovrà adottare un nuovo provvedimento entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza; tenere conto del monte ore inderogabilmente previsto dalla lex specialis per le prestazioni organizzative riferite alle funzioni di coordinamento, front office e gestione dei dati, e non potrà fare riferimento in senso riduttivo alla nozione di costi indiretti; e dovrà valutare anche la congruità dei costi di formazione indicati da Nuovo Futuro nella scheda di dettaglio della propria offerta economica.

Azienda Usl e Nuovo Futuro dovranno pagare le spese di lite, 3.000 euro più spese e accessori, nella misura della metà per ciascuna parte.

M.B.
 

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