le novità in materia di contratti collettivi

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Con il D.lgs. n. 209, del 31 dicembre 2024, cd. decreto correttivo, pubblicato sulla G.U. 305, del 31 dicembre 2024, recante “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.”, cd. decreto correttivo, cambiano nuovamente alcune disposizioni contenute nel cd. codice dei contratti pubblici.

Sono molte le modifiche introdotte dal legislatore; vediamo di analizzarne alcune.

Modifiche in materia di contratti collettivi negli appalti pubblici

L’articolo 2, del decreto correttivo è volto ad introdurre, in materia di applicazione dei contratti collettivi nazionali al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni, la previsione della conformità con quanto previsto dal nuovo Allegato I.01, che indica i criteri e le modalità per l’individuazione, nei bandi e negli inviti, del contratto collettivo applicabile.

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E’ precisato che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti ad indicare nei bandi e negli inviti il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell’appalto o nella concessione, in conformità con quanto previsto dal comma 1, e dal nuovo Allegato I.01.

In presenza di prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie, qualora le relative attività siano differenti da quelle prevalenti oggetto dell’appalto o della concessione e si riferiscano, per una soglia pari o superiore al 30 per cento, alla medesima categoria omogenea di attività, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano, altresì, nei documenti il contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicabile al personale impiegato in tali prestazioni.

Riduzione tempi per la stipula del contratto

Si riduce da trentacinque giorni a trentadue giorni il periodo del c.d. stand still per la stipula del contratto, decorrente dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

Lo stand still nell’ambito del Codice dei contratti pubblici si riferisce ad una fase temporale specifica all’interno delle procedure di gara pubblica. È una disposizione che mira a garantire l’integrità e la trasparenza del processo di appalto, nonché a tutelare i partecipanti alla gara.

E’ modificato l’allegato I.3 del Codice dei contratti pubblici, il quale disciplina i termini massimi temporali delle procedure di appalto e di concessione, che devono concludersi nei termini massimi previsti, ove sia utilizzato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa basato sul miglior rapporto tra qualità e prezzo o sul costo del ciclo di vita.

Nel dettaglio, si prevede, in particolare, per gli appalti di lavori, un termine massimo di tre mesi, decorrenti dalla data di approvazione del progetto, per la pubblicazione dei documenti iniziali di gara.

Utilizzo piattaforme e servizi digitali negli appalti

Le attività e i procedimenti amministrativi connessi al ciclo di vita dei contratti pubblici sono svolti digitalmente mediante piattaforme e i servizi digitali infrastrutturali effettivamente e concretamente utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti.

Il decreto correttivo interviene sulla disciplina dei metodi e degli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, innalzando le soglie di applicabilità obbligatoria per le gare di lavori predisposte dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, e prevedendo la possibilità che le piattaforme di gestione degli interventi possano essere interoperabili anche con i sistemi informativi istituzionali per la rendicontazione degli investimenti pubblici.

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Conferenza di servizi semplificata

E’ riconosciuta anche all’amministrazione procedente la possibilità di convocazione e partecipazione alla conferenza di servizi semplificata, per l’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e per la localizzazione dell’opera pubblica; si riconosce, altresì, al Provveditorato interregionale per le opere pubbliche la potestà di agire come amministrazione procedente, previa stipula di un accordo con una pubblica amministrazione, nel caso in cui il medesimo Provveditorato non è tenuto all’espressione di un parere.

Calcolo dell’anticipazione

L’art. 44, del D.lgs. 209 del 31 dicembre 2024, prevede che sul valore del contratto di appalto è calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento. Nei documenti di gara può essere previsto un incremento dell’anticipazione del prezzo fino al 30 per cento. Nel caso di appalti di lavori, l’anticipazione, calcolata sull’importo dell’intero contratto, è corrisposta all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione, corrispondente alla consegna dei lavori anche nel caso di avvio dell’esecuzione in via d’urgenza. Per i contratti di importo superiore a 500 milioni di euro, l’anticipazione è corrisposta all’appaltatore, in deroga, nel rispetto delle scadenze definite nel contratto, tenuto conto del cronoprogramma delle attività.

In caso di ricorso all’appalto integrato, l’anticipazione del prezzo è calcolata e corrisposta distintamente per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori. Tali disposizioni non si applicano ai contratti di forniture e servizi indicati nell’allegato 11.14. Per i contratti pluriennali di servizi e forniture l’importo dell’anticipazione deve essere calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni.

Premio per anticipazione lavori

L’art. 45, del D.lgs. n. 209 del 31 dicembre 2024, prevede che per appalti di lavori la stazione appaltante prevede nel bando o nell’avviso di indizione della gara che, se l’ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, sia riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo. L’ammontare del premio è commisurato, nei limiti delle somme disponibili, indicate nel quadro economico dell’intervento alla voce ‘imprevisti’, ai giorni di anticipo ed in proporzione all’importo del contratto o delle prestazioni contrattuali, in conformità ai criteri definiti nei documenti di gara e secondo scaglioni temporali e soglie prestazionali progressive, ed è corrisposto a seguito della conclusione delle operazioni di collaudo, sempre che l’esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e che siano garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati nell’esecuzione.

La stazione appaltante riconosce un premio di accelerazione determinato sulla base dei criteri indicati anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente prorogato, qualora l’ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato. Il termine si computa dalla data originariamente prevista nel contratto.

Riferimenti normativi:

D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36

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