Ancora novità per gli investimenti in start up e pmi innovative

Effettua la tua ricerca

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
#finsubito

Sconto crediti fiscali

Finanziamenti e contributi

 


Il Legislatore, a distanza di poco tempo dalla L. 162/2024, è intervenuto nuovamente sulla disciplina relativa alle c.d. start up innovative, pmi innovative e incubatori certificati, con la L. 193/2024 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17.12.2024.

Per quanto riguarda le c.d. start up innovative, modificando il comma 2, dell’articolo 25, D.L. 179/2012, viene introdotto un nuovo requisito consistente nell’essere una microimpresa o una pmi, come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE (lettera a-bis) e nel non svolgere attività prevalente di agenzia e di consulenza.

Sempre l’articolo 25, D.L. 179/2012, è implementato con il comma 2-bis, con cui viene esteso a 5 anni complessivi il tempo di permanenza nella sezione speciale del Registro Imprese, a condizione che, alternativamente, uno dei seguenti requisiti:

Finanziamo agevolati

Contributi per le imprese

 

  1. a) incremento al 25% della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo, come definite al comma 2, lettera h), n. 1);
  2. b) stipulazione di almeno un contratto di sperimentazione con una P.A., ai sensi dell’articolo 158, comma 2, lettera b), D.Lgs. 36/2023;
  3. c) registrazione di un incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell’impresa o comunque individuati alla voce A1) del Conto economico, di cui all’articolo 2425, cod. civ., o dell’occupazione, superiore al 50% dal secondo al terzo anno;
  4. d) costituzione di una riserva patrimoniale superiore a 50.000 euro, attraverso l’ottenimento di un finanziamento convertendo o un aumento di capitale a sovrapprezzo che porti ad una partecipazione non superiore a quella di minoranza da parte di un investitore terzo professionale, di un incubatore o di un acceleratore certificato, di un investitore vigilato, di un business angel, ovvero attraverso un equity crowdfunding svolto tramite piattaforma autorizzata, e incremento al 20% della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo, come definite dal comma 2, lettera h), n. 1);
  5. e) ottenimento di almeno un brevetto.

Per quanto concerne gli aspetti legati alle forme di incentivazione all’investimento in tali forme societarie, l’articolo 31, L. 193/2024, interviene, ad esempio, sugli incentivi in regime de minimis, alternativi a quelli “ordinari”, prevedendo che la detrazione compete a condizione che l’investimento non produca una partecipazione qualificata superiore al 25% del capitale sociale o dei diritti di governance. Il diritto alla detrazione non sussiste se il contribuente è anche fornitore di servizi alla start up, direttamente, ovvero anche attraverso una società controllata o collegata, per un fatturato superiore al 25% dell’investimento portato a beneficio. Per effetto del nuovo comma 1-bis, introdotto nell’articolo 29-bis, D.L. 179/2012, la detrazione a decorrere dall’1.1.2025, viene incrementata al 65%, rispetto alla precedente misura individuata nel 50%. L’investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di 100.000 euro e deve essere mantenuto per almeno 3 anni; l’eventuale cessione, anche parziale, dell’investimento, prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo per il contribuente di restituire l’importo detratto, unitamente agli interessi legali, salvi i casi indipendenti dalla volontà del contribuente. La detrazione matura, in caso di investimenti in convertendo, a decorrere dalla data della disposizione di bonifico alla start up della somma investita con causale “versamento in conto aumento di capitale”, a condizione che la somma sia iscritta a riserva patrimoniale.

Il successivo articolo 32, L. 193/2024, interviene sugli incentivi previsti per gli incubatori e agli acceleratori certificati, stabilendo che, con decorrenza dal periodo d’imposta 2025, è concesso un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari all’8% della somma investita nel capitale sociale di una o più start up innovative direttamente, ovvero per il tramite di Oicr o di altre società che investano prevalentemente in start up innovative, nel limite di spesa di 1.800.000 euro.

Ai fini del calcolo del credito spettante, l’investimento non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di 500.000 euro e deve essere mantenuto per almeno 3 anni. L’eventuale cessione, anche parziale, dell’investimento prima dei 3 anni comporta la decadenza dal beneficio e il recupero dello stesso, maggiorato degli interessi legali. I contributi sono concessi nei limiti previsti dal Regolamento n. 2023/2831 relativo all’applicazione degli aiuti de minimis.

Con un prossimo Decreto Mimit, di concerto con il Mef, verranno definiti criteri e modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta nonché la definizione delle modalità di verifica, controllo ed eventuale recupero dei benefìci non spettanti.



Source link

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link

Microcredito

per le aziende