Consulta, rischio conflitti interesse in elezione nuovi giudici? Guzzetta: “Ci sono gli anticorpi”

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“Nessuna sottovalutazione da parte del Parlamento” sui prossimi quattro giudici costituzionali. “Ci aspettiamo giudici di eccellenza, di assoluto livello”. “Auspico che il Collegio possa essere reintegrato nel suo plenum giovedì”. Arrivano non a caso le parole del neo eletto presidente della Corte costituzionale Giovanni Amoroso a due giorni dalla convocazione delle Camere in seduta comune per la votazione dei 4 giudici costituzionali mancanti. Giudici per cui “la bussola è la Costituzione come letta in oltre 70 anni di attività della Corte” e “l’Europa è la stella polare”, rimarca un rassicurante Amoroso.

Eppure nelle rose dei nomi circolanti c’è una costante che continua a fare capolino e viene evocata in base all’interesse ora dall’una ora dall’altra forza politica: il conflitto d’interessi fra le attività e i ruoli svolti dal candidato e l’ufficio di giudice costituzionale. E così con questo leit motiv in un gioco di diffidenza reciproca uno dopo l’altro si tenta di liquidare e magari bruciare l’avversario, screditandolo.

“Le contestazioni che da più parti vengono fatte rispetto alle presunte incompatibilità di alcuni possibili giudici costituzionali da eleggere mi paiono assolutamente pretestuose. Innanzitutto perché è ovvio che per una così alta carica possano essere scelte personalità di grande prestigio la cui vita accademica e professionale li ha evidentemente condotti a svolgere attività di altissimo livello nei più vari settori”, commenta all’Adnkronos Giovanni Guzzetta, professore ordinario di Diritto costituzionale all’università Tor Vergata. “D’altronde – prosegue – la Costituzione stessa prevede che possano eletti giudici avvocati con almeno venti anni di esercizio. E si presume che le personalità scelte per la Corte non abbiano trattato, nella propria vita, solo cause bagatellari!”.

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Amoroso ha ricordato oggi che “è la giurisprudenza della Corte che traccia i binari”, che “la Corte è un organo profondamente collegiale”. Che altre tutele esistono contro il rischio di conflitto di interesse per i componenti della Corte? “Esiste sempre la possibilità -ricorda Guzzetta- di una volontaria astensione dell’interessato quando la Corte dovesse trattare delle questioni in cui sussista un conflitto di interessi. Si pensi all’avvocato che abbia sottoscritto un atto di difesa davanti alla Corte e successivamente, prima della discussione della causa, sia eletto giudice”.

Anche se queste norme però non si applicano alla Corte costituzionale?E’ vero, l’articolo 32 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale -replica Guzzetta- prevede, come ha ricordato la Corte stessa in un’ordinanza allegata alla sentenza sent. 156/2023, che in tali giudizi non si applicano le disposizioni relative alle cause di astensione e di ricusazione dei giudici – risponde il costituzionalista – Questa previsione non serve a dare il via libera ai conflitti di interessi ma a garantire l’autonomia di autoregolarsi della Corte quale organo costituzionale, che in quanto tale gode di una particolare autonomia regolamentare”.

“Ovviamente -prosegue Guzzetta- ciò non impedisce al giudice costituzionale di astenersi, come peraltro già accaduto in passato. E’ l’organo stesso, a cominciare dall’interessato, ad avere a cuore la propria indipendenza e quindi ad evitare situazioni di conflitto e la partecipazione alle cause in cui questo si verifichi. Ciò d’altronde è coerente con lo statuto proprio dei giudici costituzionali”. La Costituzione stessa, all’art. 135 prevede che “l’ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge”.

“E appunto aggiungo – chiosa Guzzetta – che la legge 87 del 1953 prevede espressamente che “i giudici della Corte costituzionale non possono assumere o conservare altri uffici o impieghi pubblici o privati, né esercitare attività professionali, commerciali o industriali, funzioni di amministratore o sindaco in società che abbiano fine di lucro”. La legge addirittura precisa che persino i professori ordinari non potranno “continuare nell’esercizio delle loro funzioni accademiche”. La terzietà dei giudici costituzionali quindi è blindata? “Ci sono gli anticorpi. E’ un principio fondamentale dell’organizzazione della Corte che sia assicurata la sua terzietà e indipendenza, contro ogni conflitto di interesse, sicché anche il comportamento rispetto a ogni singola causa non può che essere orientato in base a tale principio”, conclude. (di Roberta Lanzara)



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