illegittima la moratoria sarda sulle rinnovabili


La moratoria sugli impianti di produzione di energia rinnovabile in Sardegna era incostituzionale: lo hanno stabilito i giudici della Consulta in una lunga e dettagliata sentenza, emessa sulla base del ricorso presentato dalla presidenza del Consiglio dei ministri. 

La legge era stata varata a luglio dal Consiglio regionale: era stato deciso  di bloccare per 18 mesi la realizzazione di qualunque tipo di impianto eolico e fotovoltaico nell’Isola. La norma è stata abrogata dalla successiva legge sulle aree idonee, approvata a dicembre. Ma la Corte ha stabilito di doversi pronunciare lo stesso perché nel frattempo il provvedimento ha sortito effetti, come spiegato nelle motivazioni della sentenza di incostituzionalità. I giudici mettono  nero su bianco anche una serie di principi che bisogna tenere a mente per capire come potrebbero andare le cose in futuro: il faro, sulla vicenda, è considerato il Decreto Draghi. 

La bocciatura riguarda l’articolo 3, cuore del provvedimento emanato in tutta fretta la scorsa estate per cercare di arginare l’assalto energetico alla Sardegna. 

Il governo ha sostenuto che si sia trattato di un’invasione di competenze legislative che sono in capo allo Stato o, comunque, concorrenti. La Regione ha difeso la sua posizione invocando lo Statuto che sancisce la competenza primaria «in materia di edilizia e urbanistica, nonché quella correlata concernente la tutela paesaggistica». 

Secondo la Corte costituzionale il pilastro sul quale si deve basare la valutazione è il decreto Draghi sulle rinnovabili. «L’impugnato articolo 3 che introduce il divieto di realizzare impianti per 18 mesi, nelle more dell’approvazione della legge regionale di individuazione delle aree idonee», si legge nel dispositivo, «vìola i principi» di quel decreto, «quali il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 (comma 5), il divieto di introduzione di moratorie (comma 6), e l’avvio di procedure autorizzatorie agevolate per l’installazione di Fer nelle aree individuate temporaneamente da considerarsi idonee (comma 8)».

La moratoria, in definitiva, «pur finalizzata alla tutela del paesaggio, nello stabilire il divieto di installare impianti alimentati da fonti rinnovabili, si pone in contrasto con la normativa statale che reca principi fondamentali che, in quanto tali, si impongono anche alle competenze statutarie in materia di produzione dell’energia». 

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