Nota 12 marzo 2025 – Registro delle imprese. Iscrizione del domicilio digitale degli amministratori di imprese costituite in forma societaria


Prime indicazioni operative

Il Ministero intende fornire prime indicazioni interpretative ed operative concernenti l’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese del domicilio digitale degli amministratori di imprese costituite in forma societaria introdotto dalla legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027), al fine di garantire una applicazione delle nuove disposizioni efficace e uniforme sul territorio nazionale.

La nota qui pubblicata, prot. n. 43836 del 12 marzo 2025, individua il perimetro soggettivo e oggettivo di applicazione dell’obbligo, con specifico riferimento, tra l’altro, ai destinatari dell’obbligo, ai termini per l’adempimento, alle condizioni di ammissibilità dell’indirizzo PEC comunicato al registro, ai diritti di segreteria e alle misure sanzionatorie per l’eventuale inadempimento.

Si evidenzia che per le imprese costituite dopo il 1° gennaio 2025 (nonché per le imprese che – pur sulla base di un atto costitutivo di data antecedente – presentino la domanda di iscrizione dopo il 1° gennaio 2025) l’adempimento dell’obbligo di iscrizione del domicilio digitale dei propri amministratori è posto in coincidenza con il deposito della domanda di iscrizione dell’impresa nel registro delle imprese.

Per le imprese già costituite e iscritte nel registro antecedentemente alla data del 1° gennaio 2025, la comunicazione del domicilio digitale degli amministratori deve avvenire al momento della iscrizione di una nuova nomina o del rinnovo dell’amministratore, ovvero della nomina del liquidatore, e in ogni caso entro il 30 giugno 2025.

 



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