Quanto costa assicurare un’azienda contro le catastrofi naturali? Scatta l’obbligo. Cosa succede a chi non lo fa


Roma, 13 marzo 2025 – Con l’aumentare del rischio, crescono i costi di copertura assicurativa. Ovvio, da sempre e in tutti i settori. Per proteggersi dai danni legati alle catastrofi naturali però il tema diventa ancora più stringente e potenzialmente oneroso, soprattutto sulla pelle di chi ha già dovuto pagare il drammatico scotto di aver fronteggiato un’alluvione piuttosto che un forte terremoto. Tanto che a riguardo il tema della perdita di competitività con aziende concorrenti è sempre più oggetto di discussione. Parlano i fatti: assicurare un’azienda in un territorio a rischio può costare anche dieci volte in più rispetto a chi sottoscrive la stessa polizza in aree meno esposte. Il tema riguarda le grandi città, ma anche i piccoli centri, magari ubicati vicino a fiumi che potrebbero esondare o a colline o montagne che potrebbero franare. E quando i valori di edifici e macchinari salgono, le cifre da mettere in conto possono diventare decisamente importanti. Insomma, tene banco la questione dell’assicurazione obbligatoria per le imprese contro le catastrofi naturali.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, dal 31 marzo scatterà infatti per tutte le imprese italiane (ad eccezione di quelle agricole) l’obbligo di sottoscrivere una polizza contro le calamità naturali. L’obbligo riguarda le imprese con sede legale in Italia o con una stabile organizzazione sul territorio nazionale, che entro fine mese sono tenute a stipulare un’assicurazione che copra i danni diretti ai beni aziendali, inclusi terreni, fabbricati, impianti e macchinari causati da terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.

Secondo una recente indagine commissionata da Facile.it all’istituto mUp Research, a settembre 2024 erano oltre 278.000 le micro e piccole imprese italiane che nei 12 mesi precedenti avevano subito danni da calamità naturali, per un controvalore di circa 3 miliardi di euro di perdite.

In Italia le micro e piccole imprese rappresentano più del 90% delle oltre 4,5 milioni di aziende attive, ma sono le realtà imprenditoriali meno assicurate da questo tipo di eventi calamitosi. Sempre secondo l’indagine commissionata da Facile.it, ad esempio, appena il 6,2% delle micro e piccole imprese intervistate ha dichiarato di avere già una polizza contro terremoti, inondazioni, alluvioni, esondazioni e franamenti, a cui si aggiunge un 4% che, invece, ha detto di essere coperto solo parzialmente.

Ma quanto costa a una microimpresa sottoscrivere questo tipo di copertura assicurativa? Facile.it ha elaborato alcune simulazioni prendendo in esame tre diverse attività commerciali, ristorante, autofficina e hotel, in altrettante città campione: Milano, Roma e Palermo. Di seguito riportiamo i dati dello studio, sottolineando però che le tre città  selezionate sono a basso o medio rischio. Ben diverso è il caso di aree come quelle di Genova, piuttosto che di L’Aquila o della Romagna alluvionata due volte negli ultimi due anni, dove gli importi richiesti risultano molto maggiori.

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Nel caso del ristorante è stato considerato un immobile da 300.000 euro contenente attrezzatura di valore pari a 100.000 euro; con queste caratteristiche, il premio annuale per sottoscrivere un’assicurazione contro le catastrofi naturali a Milano è pari a 343,50 euro, valore che diventa 401 euro a Roma e 469 euro a Palermo. Per l’autofficina è stato invece considerato un fabbricato dal valore di 400.000 euro e 200.000 euro di attrezzatura; in questo caso, il costo della polizza se l’attività è ubicata a Milano è pari a 359 euro, diventa 434 euro se a Roma e arriva a 551 euro, invece, a Palermo. Le quotazioni per l’hotel salgono, in virtù di valori assicurati più elevati: in questo caso un immobile dal valore di un milione di euro e attrezzatura per 500.000 euro. La struttura posizionata a Milano deve mettere a budget un costo annuale pari a 703,5 euro, a Roma 720,5 euro, mentre a Palermo 1.033,5 euro. “Ad incidere sul prezzo – spiega Andrea Ghizzoni, Managing Director assicurazioni di Facile.it – sono tante variabili. Fra le principali vanno citate, ad esempio, la rischiosità del territorio dove sono ubicati gli immobili in cui hanno sede le aziende, la probabilità di eventi calamitosi in quella zona, la vulnerabilità dei beni assicurati, le caratteristiche costruttive dell’immobile, il tipo di attività svolta dall’impresa, la collocazione dell’immobile all’interno dell’edificio (distanza da terra in numero di piani) e il capitale assicurato. In ogni caso, si tratta di importi modesti se confrontati con i benefici in caso di danni da calamità naturali”.

Quando si parla di prodotti assicurativi è fondamentale fare attenzione alle coperture offerte, quelle escluse, i massimali e le franchigie. Nello specifico delle polizze legate alle catastrofi natuali , le ‘Cat Nat’, ad esempio è importantissimo fare attenzione agli eventi calamitosi per i quali è obbligatorio assicurarsi; la legge fa riferimento a sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni, mentre non sono oggetto dell’obbligo altri fenomeni atmosferici quali grandine, trombe d’aria e bombe d’acqua; per tutelarsi da questi eventi, quindi, sarà necessario sottoscrivere delle garanzie accessorie ad hoc. Tra le esclusioni, invece, ci sono ad esempio le mareggiate e non è possibile chiaramente assicurare edifici abusivi e non a norma. L’elenco delle coperture opzionali, sottoscrivibili con estensioni ad hoc, è lungo: rientrano tra queste, ad esempio la garanzia che copre le imprese dalla perdita di profitto legata all’interruzione dell’attività, e la possibilità di tutelare non solo immobili e strumentazione, ma anche le merci. Alcune compagnie, inoltre, prevedono tra le condizioni di polizza un servizio di sgombero in collaborazione con imprese specializzate a cui affidarsi in caso di sinistro.

A oggi non sono previste sanzioni dirette per chi non si conforma all’obbligo di stipulare un contratto, ma sul piatto sono stati inseriti altri aspetti relativi per esempio all’esclusione dalla possibilità di ricevere eventuali incentivi pubblici. Nel caso in cui inoltre l’impresa non assicurata dovesse subire danni legati alle catastrofi naturali, i risarcimenti statali non sarebbero garantiti.



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