Con la risposta a interpello n. 24 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al rapporto tra la disciplina del Gruppo IVA di cui al Titolo V-bis del DPR 633/72 e il regime speciale delle agenzie di viaggi ex art. 74-ter del medesimo decreto.
Il caso specifico riguarda una società che opera come aggregatore di servizi per le piattaforme di welfare aziendale e che svolge, in tale ambito, anche l’attività di agenzia di viaggi in regime speciale.
Nella propria dichiarazione IVA relativa al 2023, essa evidenziava un’eccedenza di costo riferita agli acquisti sostenuti per l’organizzazione di pacchetti turistici.
Si ricorda, al riguardo, che nell’ambito del regime di cui all’art. 74-ter del DPR 633/72, l’IVA viene determinata secondo il metodo “base da base”, per cui l’imposta viene scorporata da una base imponibile corrispondente alla differenza tra il corrispettivo dovuto all’agenzia e l’ammontare complessivo dei costi sostenuti dalla stessa per l’acquisto di beni e servizi erogati da fornitori terzi a diretto vantaggio del viaggiatore.
Inoltre, la fattura è emessa considerando quale momento impositivo l’atto del pagamento integrale del corrispettivo o, se antecedente, il momento dell’inizio del viaggio o del soggiorno.
Nel caso specifico, dunque, il credito di costo era scaturito da uno sfasamento temporale tra gli acquisti effettuati dalla società nel 2023 e il pagamento del corrispettivo da parte dei clienti, avvenuto nel 2024.
In base alla disciplina richiamata, tale eccedenza poteva essere computata in aumento dei costi nelle liquidazioni periodiche dell’anno successivo (art. 6 comma 1 lett. d) del DM 340/99).
Tuttavia, a partire dal 1° gennaio 2024, la società veniva inclusa in un Gruppo IVA, perdendo la propria soggettività passiva ai fini del tributo. Si poneva, quindi, il dubbio sulla gestione di tali eccedenze, maturate nell’anno precedente all’inclusione nel soggetto passivo unico.
Infatti, in base alle disposizioni del Titolo V-bis del DPR 633/72, il Gruppo assume gli obblighi e i diritti derivanti dall’applicazione delle norme in materia di IVA con riferimento alle operazioni per le quali l’imposta diventa esigibile o il diritto alla detrazione è esercitabile a partire dalla data in cui ha effetto l’opzione per la costituzione del Gruppo. Invece, con riferimento alle operazioni “ante adesione”, gli obblighi e i diritti restano in capo ai singoli partecipanti (art. 2 commi 1 e 4 del DM 6 aprile 2018).
Sono previste, poi, specifiche limitazioni riguardo al trasferimento al Gruppo delle eccedenze creditorie maturate prima dell’adesione al regime. In particolare, le eccedenze di imposta detraibile risultanti dalla dichiarazione annuale di ciascun partecipante e relative all’anno precedente l’ingresso nel Gruppo non possono essere trasferite al soggetto unico, se non per un importo pari ai versamenti IVA effettuati con riferimento a tale anno (art. 70-sexies del DPR 633/72).
Si tratta di una misura introdotta per motivi di cautela fiscale, per evitare che le partecipazioni di controllo, in soggetti con posizione creditoria rilevante, siano acquisite al fine di utilizzare in compensazione le eccedenze pregresse.
Il regime speciale non decade
Le suddette limitazioni però, secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, non si applicano alle eccedenze di costo in argomento, in quanto esse rappresentano una componente di calcolo della base imponibile nell’ambito dello speciale regime delle agenzie di viaggio.
Nel caso specifico, dunque, stanti le particolari modalità di applicazione dell’imposta, non si ravvisano le finalità antielusive che hanno indotto il legislatore a limitare il trasferimento al Gruppo IVA delle eccedenze detraibili ante adesione al gruppo. Il riporto del credito di costo, infatti, è funzionale alla determinazione della base imponibile ex art. 74-ter del DPR 633/72.
Si precisa, infine, che tale regime speciale è obbligatorio per tutti i soggetti che svolgono attività di organizzazione di pacchetti turistici, per cui l’inclusione della società in parola nel Gruppo IVA, pur determinando una modifica della sua soggettività passiva, non può comportare la decadenza del regime medesimo, il quale, perciò, continuerà a essere applicato secondo le specifiche modalità in capo al Gruppo.
In definitiva, la base imponibile delle operazioni effettuate dal Gruppo IVA nell’ambito dell’attività di agenzia di viaggi sarà determinata computando in diminuzione l’eccedenza di costo maturata dalla singola società nell’anno antecedente la partecipazione al gruppo.
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link