Salva Casa Veneto: indicazioni operative in materia sismica

Effettua la tua ricerca

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
#finsubito

Conto e carta

difficile da pignorare

 


Regole operative per l’autorizzazione prevista nelle istanze di sanatoria di difformità edilizie e per le tolleranze costruttive, con riferimento ad ubicazione, tipologia delle costruzioni e modalità di presentazione

Facendo seguito a numerose richieste di ordine operativo pervenute agli uffici regionali a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Salva Casa, la Giunta regionale del Veneto con Delibera del 28 novembre 2024, n. 0605513 ha dettato indicazioni in materia sismica.

La nuova disciplina in materia di tolleranze costruttive pone il problema di stabilire le regole operative che le Unità Organizzative del Genio Civile del Veneto devono adottare per l’autorizzazione prevista dal comma 3 bis dell’art. 34-bis D.P.R. 380/2001 nelle istanze aventi per oggetto la sanatoria di difformità edilizie e per le tolleranze costruttive, con riferimento all’ubicazione e alla tipologia delle costruzioni e alle modalità di presentazione.

Finanziamenti e agevolazioni

Agricoltura

 

Per le tue pratiche di sanatoria, usa il software per la redazione automatica e guidata dei moduli standardizzati per l’edilizia e la piattaforma cloud per la gestione e l’organizzazioni in cloud dei progetti.

Sanatoria per difformità edilizie e per tolleranze costruttive in zona sismica in Veneto

Il Decreto Salva Casa aggiunge all’art. 34 bis del Testo unico dell’edilizia (D.P.R. 380/2001) i commi: 2-bis, 3-bis; viene inoltre introdotto l’art. 34 ter.

In particolare, il comma 3-bis dell’art. 34-bis stabilisce che per le unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche, il tecnico trasmetta l’attestazione, riferita al rispetto delle norme tecniche per
le costruzioni vigenti al momento della realizzazione dell’intervento allo sportello unico per l’acquisizione dell’autorizzazione dell’ufficio tecnico regionale.

Per la definizione della zonazione sismica è necessario fare riferimento alla normativa vigente all’epoca della costruzione dell’immobile oggetto di sanatoria.

La Regione Veneto ritiene, pertanto, che le Unità Organizzative del Genio Civile debbano esprimersi solo relativamente ad istanze riferite ad immobili che al momento della loro realizzazione, in relazione alla zonizzazione sismica, si trovassero in comuni classificati ad alta sismicità (attuali zone 1 e 2 ) o definiti “sismici” secondo i seguenti riferimenti normativi:

  • R.D.L. 22 novembre 1937-XVI, n. 2105: “Norme tecniche di edilizia con speciali prescrizioni per le località colpite dai terremoti” – “Elenco dei Comuni e frazioni di Comuni nei quali è obbligatoria l’osservanza delle speciali norme tecniche dell’edilizia per le località sismiche della 1° e 2° categoria”. (Per la definizione dei periodi di classificazione o declassificazione dei Comuni in zona sismica dal 1938 al 1982 si veda l’Allegato 7 della Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.281 del 01-12-2010 – Suppl. Ordinario n. 262);
  • D.M. LL.PP. del 14.05.1982: “Aggiornamento dell’elenco delle zone sismiche della Regione Veneto” secondo cui sono stati classificati sismici in Veneto ottantasei Comuni con indice di sismicità S=9, corrispondente alla 2° categoria;
  • OPCM 3274 seguita dalla Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 67 del 03.12.2003 (tutto il Veneto è stato classificato sismico);
  • DGR n. 244 del 09.03.2021 (aggiornamento dell’elenco delle zone sismiche del Veneto); si ritiene che le Unità Organizzative del Genio Civile debbano esprimersi solo relativamente ad istanze riferite ad immobili che al momento della loro realizzazione, in relazione alla zonizzazione sismica, si trovassero in comuni classificati ad alta sismicità (attuali zone 1 e 2 ) o definiti “sismici” secondo i riferimenti normativi sopra indicati.

Nella circolare si stabilisce, inoltre, che devono essere trasmesse alle Unità Organizzative del Genio Civile le sole pratiche di tolleranze e/o regolarizzazione di difformità che riguardano le parti strutturali dell’edificio.

Ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 380/2001, comma 1, “le amministrazioni comunali, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, provvedono, […] a costituire un ufficio denominato Sportello unico per l’edilizia, che cura tutti i rapporti fra il privato, l’amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all’intervento edilizio oggetto della richiesta di permesso o di segnalazione certificata di inizio attività”.

Carta di credito con fido

Procedura celere

 

Per tale motivo tutte le comunicazioni nei confronti della Regione devono essere effettuate tramite lo sportello unico del comune competente per territorio, ogni altra forma di deposito non potrà essere accettata dagli Uffici del Genio Civile.

Il Comune dovrà specificare alle U.O. del Genio Civile il procedimento di sanatoria, se ricadente nell’art. 36 oppure 36-bis o 34-bis del T.U.E.

 

Praticus-TA

 

Praticus-TAPraticus-TA

 

 

Mutuo 100% per acquisto in asta

assistenza e consulenza per acquisto immobili in asta

 

 



Source link

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Prestito personale

Delibera veloce

 

Source link