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IN BREVE
IRPEF
Professionisti e rimborso spese: novità fiscali dal 2025
D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, art. 5
Dal 1° gennaio 2025, il trattamento fiscale dei rimborsi delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente ha subito importanti modifiche.
Fino al 2024, le spese (normalmente di trasferta) addebitate analiticamente al cliente concorrevano al monte degli onorari, sia per i professionisti in regime ordinario che per quelli in regime forfetario. Questo comportava un “gonfiamento” del reddito imponibile, pur essendo poi le spese integralmente deducibili (per i professionisti in regime ordinario).
Dal 2025, l’art. 54 del TUIR (Determinazione del reddito di lavoro autonomo), recentemente riformulato, prevede invece che le somme percepite dal lavoratore autonomo a titolo di rimborso spese per l’esecuzione di un incarico, addebitate analiticamente al committente, non concorrono più alla formazione del reddito.

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IMPRESE
Definizione di Micro, Piccola e Media Impresa
In Italia, la normativa di riferimento è la Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003, che definisce le microimprese, piccole e medie imprese in base a criteri precisi.
Le imprese si suddividono in tre categorie:

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  • Microimpresa:

    • Meno di 10 occupati
    • Fatturato annuo o totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro
  • Piccola impresa:

    • Meno di 50 occupati
    • Fatturato annuo o totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro
  • Media impresa:

    • Meno di 250 occupati
    • Fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, o totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro

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DICHIARAZIONI
Al via la dichiarazione annuale IVA 2025
Il 3 febbraio si è aperta la stagione per l’invio della dichiarazione IVA annuale 2025, relativa al periodo d’imposta 2024.
Il modello deve essere presentato, esclusivamente per via telematica, da tutti i titolari di partita IVA che esercitano attività d’impresa, attività artistiche o professionali, entro il 30 aprile 2025.
Le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine sono valide, salvo l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a 90 giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta.

DICHIARAZIONI
Approvato il modello CU 2025
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 15 gennaio 2025, n. 9454
Con Provvedimento n. 9454 del 15 gennaio 2025, del direttore dell’Agenzia delle Entrate, è stato approvato il modello relativo alla “Certificazione Unica – CU 2025”, relativa all’anno 2024, unitamente alle istruzioni per la compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni.
I sostituti d’imposta utilizzano la Certificazione Unica 2025 (CU), per attestare:

  • i redditi di lavoro dipendente e assimilati;
  • i redditi di lavoro autonomo;
  • provvigioni e redditi diversi;
  • i corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi.

La Certificazione Unica va rilasciata al percettore delle somme, utilizzando il modello “sintetico” entro il 17 marzo (il 16 cade di domenica); sempre entro il 17 marzo, deve essere effettuata, in via telematica, la trasmissione all’Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello “ordinario”.
Va ricordato che la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta ovvero entro il 31 ottobre 2025.

PREVIDENZA
Riduzione contributi INPS 35% per forfetari entro il 28 febbraio 2025
I contribuenti interessati a fruire dell’agevolazione contributiva prevista a favore dei contribuenti forfetari, che prevede una riduzione del 35% della contribuzione “ordinaria” alle Gestioni IVS artigiani e commercianti, introdotta dalla Legge n. 208/2015, devono inviare l’apposita istanza, a pena di decadenza, entro il prossimo 28 febbraio 2025.
Il comma 77 dell’art. 1 della Legge n. 190/2014 prevede che per i contribuenti forfetari iscritti alla gestione artigiani e/o commercianti, il reddito costituisce base imponibile per i contributi previdenziali, ma su tale reddito la contribuzione può essere ridotta del 35%.
L’adesione al regime previdenziale agevolato non è obbligatoria, ma sarà attivata solo a seguito di opzione del contribuente che decide di avvalersene, dopo aver valutato gli effetti di tale decisione sul proprio trattamento pensionistico, vista la penalizzazione in termini di accumulo di montante contributivo.
L’accesso al regime contributivo agevolato ha quindi natura facoltativa, previa presentazione di apposita istanza entro il 28 febbraio 2025.
Nell’effettuazione della valutazione è di fondamentale rilevanza l’età anagrafica del contribuente, per valutare in modo corretto gli effetti pensionistici di tale riduzione.
I soggetti che beneficiano della contribuzione ridotta del 35% per un periodo d’imposta possono continuare a beneficiare della riduzione contributiva anche per il periodo d’imposta successivo senza ulteriori adempimenti, a condizione che permangano i requisiti per avvalersi del regime forfetario e non abbiano rinunciato all’agevolazione contributiva.

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
Concordato Preventivo Biennale (CPB): chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate su cessazione e decadenza
In occasione di Telefisco 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sul Concordato Preventivo Biennale (CPB) e in particolare sulle cause di cessazione e decadenza in situazioni come successioni ereditarie, operazioni societarie e trasferimenti d’azienda:

  • Successione ereditaria. In caso di morte dell’imprenditore individuale aderente al CPB, il concordato cessa automaticamente, anche se gli eredi proseguono l’attività. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il cambio di soggetto giuridico (art. 21, comma 1, lett. b, D.Lgs. n. 13/2024) determina l’interruzione del rapporto contrattuale fiscale.
  • Donazione. Durante il periodo concordatario anche il trasferimento gratuito dell’azienda comporta la cessazione del CPB, in quanto si verifica una variazione soggettiva.
  • Conferimenti. Le operazioni di conferimento (crediti, partecipazioni o liquidità) tra società aderenti al CPB provocano la cessazione bilaterale degli effetti (art. 21, comma 1, lett. b-ter, D.Lgs. n. 13/2024), indipendentemente dal ruolo di conferente/conferitario. Quindi i conferimenti nel primo anno impediscono l’accesso al CPB (art. 11, comma 1, lett. b-quater, D.Lgs. n. 13/2024) e i conferimenti successivi all’adesione comportano la decadenza dal CPB (art. 22, comma 1, lett. d, D.Lgs. n. 13/2024).
  • Cessione di ramo d’azienda. La cessione di ramo d’azienda, sebbene non espressamente disciplinata, è considerata dall’Agenzia delle Entrate equiparata ai conferimenti per alterazione della capacità reddituale (circolare 17 settembre 2024, n. 18/E). L’Agenzia ha altresì specificato che l’entità del ramo ceduto è irrilevante e che la cessazione del CPB si verifica quindi anche in caso di cessioni minime.

Ricordiamo che la decadenza dal CPB comporta l’annullamento dei benefici accordati, tra cui l’eventuale ravvedimento speciale, ma restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito concordato, se maggiore di quello effettivamente conseguito.
Si raccomanda quindi la massima attenzione a porre in essere operazioni che potrebbero dar adito ad essere interpretate dall’Agenzia delle Entrate come causa di decadenza.

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
Quali “controlli” per i soggetti che hanno aderito al Concordato Preventivo Biennale
In occasione del Videoforum commercialisti organizzato da ItaliaOggi lo scorso 27 gennaio 2025, l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza hanno trattato anche il tema del Concordato Preventivo (CPB).
In particolare, con riferimento ai “controlli”, è stato ribadito che la disciplina del CPB non prevede limitazioni generali ai poteri ispettivi, ma contempla restrizioni specifiche al potere dell’Amministrazione finanziaria di rettificare le dichiarazioni riguardanti i redditi di lavoro autonomo e di impresa.
Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza hanno quindi confermato che:

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  • “i contribuenti che aderiscono al CPB sono generalmente più trasparenti e compliant” e, considerate le rilevanti limitazioni alle attività di accertamento previste dall’art. 34 del D.Lgs. n. 13/2024, questi soggetti saranno considerati “a basso livello di rischio” e quindi destinatari di minor attenzione in ottica di controlli fiscali;
  • i controlli saranno conseguentemente intensificati sui soggetti che non hanno aderito al CPB. La mancata adesione al CPB dovrà però essere corroborata da ulteriori elementi di anomalia non essendo elemento sufficiente per giustificare l’inserimento automatico nelle liste di controllo.

IVA
Fatturazione elettronica: nuove specifiche tecniche in vigore dal 1° aprile
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le nuove Specifiche tecniche per la fatturazione elettronica, che entreranno in vigore dal 1° aprile 2025.
I principali aggiornamenti della nuova versione 1.9 riguardano:

  • l’introduzione di un nuovo tipo documento TD29 per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate della omessa o irregolare fatturazione e la modifica della descrizione del tipo documento TD20;
  • l’introduzione del nuovo regime transfrontaliero di franchigia IVA RF20 (Direttiva UE 2020/285);
  • l’aggiornamento dei codici valori per le fatture di vendita gasolio o carburante, in accordo alla nuova codifica prevista dall’ADM;
  • l’eliminazione del limite a 400 euro dell’importo totale della fattura semplificata nel caso in cui il cedente/prestatore emetta in regime forfettario (art. 1, commi 54-89, Legge n. 190/2014) o in regime transfrontaliero di franchigia IVA (Direttiva UE 2020/285).

IVA
Senza IVA le importazioni di beni destinati ad essere sottoposti ad esami, analisi o prove
Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 3 febbraio 2025, n. 19
Con Risposta ad interpello n. 19 del 3 febbraio, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che le importazioni di beni destinati a esami, analisi o prove possono avvenire senza applicazione dell’IVA, in sostanziale continuità normativa con gli artt. 1 e 2 del D.M. n. 489/1997 del Ministero delle Finanze.
L’applicazione di tale regime rimane comunque subordinata al rispetto delle condizioni previste dagli artt. da 73 a 78 della direttiva 2009/132/CE, e quindi:

  • i beni sottoposti ad esami, analisi o prove devono essere interamente consumati o distrutti nel corso di dette operazioni;
  • sono esclusi i beni che servono a esami, analisi o prove che costituiscono di per sé operazioni di promozione commerciale;
  • l’esenzione è accordata solo per le quantità di beni strettamente necessarie al conseguimento dello scopo per il quale sono importate;
  • gli eventuali prodotti residui devono essere interamente distrutti o resi privi di valore commerciale, essere ceduti gratuitamente al fisco (ove previsto dalla normativa nazionale) oppure, in circostanze debitamente giustificate, essere esportati.

Le medesime importazioni sono esenti anche dai dazi al ricorrere delle condizioni previste dal Regolamento CE n. 1186/2009 del Consiglio del 16 novembre 2009.

AGEVOLAZIONI
Contributi per la certificazione della parità di genere dal 26 febbraio
Lo scorso 11 febbraio sul sito internet del Dipartimento per le Pari Opportunità è stato pubblicato il nuovo Avviso Pubblico finalizzato all’ottenimento di contributi per la Certificazione di Parità di Genere (UNI/PdR 125:2022), la misura del PNRR, di cui è titolare il Dipartimento per le Pari Opportunità, realizzata in collaborazione con Unioncamere.
L’avviso definisce i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle PMI per i servizi di assistenza tecnica e accompagnamento, forniti sotto forma di tutoraggio e per i servizi di certificazione della parità di genere.
In particolare, sono previste agevolazioni:

  • per l’assistenza tecnica e accompagnamento è prevista l’assegnazione di un contributo per ciascun soggetto (imprese e professionisti) fino a 2.500 euro sotto forma di servizi finalizzati a trasferire ai beneficiari della misura competenze specialistiche e strategiche per la certificazione della parità di genere;
  • per il rilascio della certificazione è prevista l’assegnazione di contributi fino a 12.500 euro sotto forma di servizi di certificazione della parità di genere erogati dagli Organismi di certificazione iscritti nell’apposito Elenco.

Le domande di partecipazione possono essere presentate a partire dal 26 febbraio e fino al 18 aprile attraverso il sistema restart.infocamere.it, accedendo con SPID/CIE/CNS.

IRPEF
Retribuzioni convenzionali 2025 per lavoratori dipendenti italiani all’estero
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, D.M. 16 gennaio 2025
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il D.M. 16 gennaio 2025 emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che stabilisce le retribuzioni convenzionali applicabili ai lavoratori italiani all’estero previste dal D.L. n. 317/1987 per l’anno 2025.
L’art. 51 comma 8-bis, del TUIR ricorre alle retribuzioni convenzionali per determinare, in deroga alle regole ordinarie, il reddito di lavoro dipendente prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell’arco di 12 mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni.
Le retribuzioni convenzionali sono indicate nella tabella allegata al decreto. Il decreto stesso precisa che nel caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l’estero, nel corso del mese, le retribuzioni convenzionali sono frazionabili suddividendole per 26 giornate.

AGEVOLAZIONI
Regime impatriati: requisito di residenza estera sale a 6 anni se si lavora per lo stesso datore
Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 7 febbraio 2025, n. 22
Con Risposta ad interpello n. 22 del 7 febbraio, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito per il contribuente che, al rientro in Italia, intraprende un’attività professionale e rende le proprie prestazioni professionali anche nei confronti del suo precedente datore di lavoro estero, il periodo minimo di permanenza all’estero per poter beneficiare del regime agevolativo per i lavoratori impatriati è di sei periodi d’imposta, ovvero di sette periodi d’imposta qualora sia stato impiegato in Italia, prima del trasferimento, per lo stesso datore di lavoro.
La norma prevede infatti l’allungamento del periodo minimo di pregressa permanenza all’estero che, da tre, aumenta a sei o sette anni, in tutte le ipotesi in cui il contribuente (lavoratore dipendente, assimilato o lavoratore autonomo) al rientro in Italia presti l’attività lavorativa per il medesimo soggetto (datore/gruppo) per il quale ha lavorato all’estero.
Dunque, il contribuente che dichiari di essere stato residente all’estero per almeno 6 anni e che, al rientro in Italia, svolga l’attività professionale con la stessa società per la quale aveva già lavorato all’estero, al ricorrere di tutti i requisiti previsti dalla norma, potrà beneficiare del regime agevolativo per i lavoratori impatriati a partire dal periodo d’imposta di rientro in Italia e per i quattro successivi.

Contributi e agevolazioni

per le imprese

 

DICHIARAZIONI
Il nuovo modello F24/770
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 31 gennaio 2025, n. 25978
Con riferimento alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e autonomo, l’art. 16 del D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1, ha introdotto dall’anno 2025 una modalità “semplificata” di presentazione della dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta (modello 770), che possono utilizzare i datori di lavoro con un numero complessivo di dipendenti al 31 dicembre dell’anno precedente non superiore a 5.
La nuova possibilità, alternativa alla presentazione del modello 770, prevede che i sostituti d’imposta, in occasione dei versamenti mensili delle ritenute effettuati tramite modello F24 telematico (modello F24/770), comunichino anche l’ammontare delle ritenute operate, gli eventuali importi a credito da utilizzare in compensazione ai fini del versamento e gli altri dati individuati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, prot. n. 25978 del 31 gennaio 2025 dispone le modalità attuative dell’art. 16 del D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1, definendo le modalità di svolgimento della nuova procedura e individuando i dati che i sostituti d’imposta devono trasmettere unitamente al modello F24, in alternativa alla presentazione del modello 770.
In particolare, ai fini del versamento tramite modello F24 delle ritenute e trattenute operate, i soggetti dovranno indicare:

  1. l’ammontare delle ritenute e trattenute versate, il relativo codice tributo e il periodo di riferimento;
  2. l’ammontare degli interessi versati unitamente alle ritenute e trattenute, in caso di ravvedimento;
  3. i crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta utilizzati in compensazione, specificando il relativo codice tributo e il periodo di riferimento. Se consentito dalle disposizioni vigenti, tali crediti possono in alternativa essere utilizzati in compensazione, tramite separato modello F24 ordinario, ai fini del versamento di debiti diversi dalle ritenute e trattenute operate;
  4. ulteriori importi a debito da versare e importi a credito da compensare, secondo le disposizioni vigenti, ivi comprese le sanzioni dovute in caso di ravvedimento;
  5. il codice IBAN del proprio conto intrattenuto presso una banca, Poste Italiane o un prestatore di servizi di pagamento convenzionati con l’Agenzia delle Entrate, autorizzando l’addebito dell’eventuale saldo positivo del modello F24.

Il decreto ha approvato anche la nuova versione delle specifiche tecniche per l’invio telematico del modello F24.
La scelta in opzione per la comunicazione all’atto del versamento in F24 dei dati delle ritenute e delle trattenute operate, ex art. 16 del D.Lgs. n. 1/2024, vincola il sostituto d’imposta alla modalità semplificata per tutto l’anno d’imposta.

AGEVOLAZIONI
Agevolazione prima casa in caso di riacquisto del residente all’estero
Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 12 febbraio 2025, n. 29
Con la Risposta ad interpello n. 29 del 12 febbraio 2025, l’Agenzia delle Entrate, in relazione a un caso riguardante l’agevolazione prima casa e la vendita infraquinquennale di un immobile agevolato e riacquisto entro l’anno, da parte del residente all’estero, di un terreno edificabile sito all’estero, per la costruzione di un fabbricato da adibire a propria abitazione principale, ha precisato che, in linea generale, se l’abitazione acquistata in regime di favore viene trasferita per atto a titolo oneroso o gratuito, entro i cinque anni dalla data dell’acquisto, il beneficiario dell’agevolazione decade dalla stessa e deve corrispondere le maggiori imposte e la relativa sanzione ma anche che è possibile evitare tale decadenza acquistando, entro un anno dall’alienazione dell’immobile agevolato, un altro immobile da adibire a propria abitazione principale.
Non opera la decadenza dall’agevolazione nemmeno nelle ipotesi in cui il terreno ove costruire l’immobile da adibire ad abitazione principale sia riacquistato all’estero, entro un anno dall’alienazione dell’immobile agevolato sito in Italiaa condizione che il suddetto immobile venga ad esistenza nei suoi aspetti strutturali essenziali, ivi inclusa la copertura, sempre entro l’anno dalla precedente alienazione, e che lo stesso sia adibito a dimora abituale.
Naturalmente tali condizioni dovranno essere dimostrate e adeguatamente documentate all’Agenzia delle Entrate in occasione di eventuali controlli.

IRPEF
Detrazione auto per disabili: ammessa anche in caso di permuta dell’usato
Agenzia delle Entrate, Risoluzione 7 febbraio 2025, n. 11/E
Con Risoluzione n. 11/E del 7 febbraio, l’Agenzia delle Entrate, in risposta ad un contribuente che aveva acquistato un’autovettura per il trasporto del figlio disabile a carico, pagando parte dell’importo dovuto scomputando il valore di un veicolo usato venduto al concessionario stesso e parte con bonifico bancario, ha chiarito che può fruire della detrazione IRPEF del 19% calcolata sull’intero prezzo del veicolo (nel rispetto del limite di 18.075,99 euro e con riferimento all’acquisto di un solo veicolo in un periodo di 4 anni decorrente dalla data di acquisto), se in possesso della documentazione idonea a dimostrare la “permuta” concordata con il venditore, ossia dalla quale risulti il soggetto acquirente (che sostiene la spesa), il prezzo di acquisto del veicolo nuovo nonché il “valore” dell’autovettura usata venduta al concessionario utilizzato a scomputo dell’importo dovuto a saldo (come, ad esempio, il contratto di acquisto del nuovo veicolo, l’atto di vendita del veicolo usato e/o la fattura di acquisto che riporti anche il “valore” compensato).

APPROFONDIMENTI
IRPEF
La nuova disciplina dei rimborsi spese per i professionisti
D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, art. 5
Dal 1° gennaio 2025, il trattamento fiscale dei rimborsi delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente ha subito importanti modifiche.
Fino al 2024, le spese (normalmente di trasferta) addebitate analiticamente al cliente concorrevano al monte degli onorari, sia per i professionisti in regime ordinario che per quelli in regime forfetario. Questo comportava un “gonfiamento” del reddito imponibile, pur essendo poi le spese integralmente deducibili (per i professionisti in regime ordinario).
Dal 2025, l’art. 54 del TUIR (Determinazione del reddito di lavoro autonomo), recentemente riformulato, prevede invece che le somme percepite dal lavoratore autonomo a titolo di rimborso spese per l’esecuzione di un incarico, addebitate analiticamente al committente, non concorrono più alla formazione del reddito.
A partire dall’anno d’imposta 2025, i rimborsi spese di trasferta effettuati nel rispetto del nuovo art. 54 del TUIR non saranno più considerati “compensi” e, di conseguenza, non saranno soggetti a ritenuta d’acconto. Specularmente, le spese sostenute ed oggetto di riaddebito analitico saranno indeducibili.
Le spese potranno però essere dedotte nel caso in cui il rimborso non venga effettuato perché:

  • il committente ha fatto ricorso o è stato assoggettato a uno degli istituti di regolazione disciplinati dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza;
  • la procedura esecutiva individuale nei confronti del committente è risultata infruttuosa;
  • il diritto alla riscossione del credito si è prescritto;
  • nel caso in cui le spese stesse non siano rimborsate dal committente entro un anno dalla loro fatturazione, se l’ammontare del compenso e delle spese, complessivamente considerati, è inferiore a 2.500 euro.

La novità non coinvolge:

Cessione crediti fiscali

procedure celeri

 

  • il profilo IVA: i rimborsi spese restano imponibili IVA e non esclusi ex art. 15 del D.P.R. n. 633/1972, in quanto non “anticipate in nome e per conto” del committente;
  • il rimborso spese a forfait: in questa fattispecie il rimborso ricevuto continua ad essere trattato come un compenso imponibile e specularmente le spese effettivamente sostenute, per i professionisti in regime ordinario, continueranno ad essere deducibili con le regole previste per le spese di vitto e alloggio e di rappresentanza.

IMPRESE
I criteri per la classificazione in Micro, Piccola e Media Impresa
In Italia, la normativa di riferimento è la Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003, che definisce le microimprese, piccole e medie imprese in base a criteri precisi.
Le imprese si suddividono in tre categorie:

  • Microimpresa:

    • Meno di 10 occupati
    • Fatturato annuo o totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro
  • Piccola impresa:

    • Meno di 50 occupati
    • Fatturato annuo o totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro
  • Media impresa:

    • Meno di 250 occupati
    • Fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, o totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro

Terminologia:

  • Occupati: include dipendenti a tempo pieno, parziale o stagionale, proprietari-gestori e soci che svolgono un’attività regolare nell’impresa. Non sono inclusi apprendisti, persone con contratto di formazione o di inserimento e occupati in congedo di maternità o paternità;
  • Fatturato annuo: importo netto del volume d’affari, al netto di sconti, abbuoni, IVA e altre imposte;
  • Totale di bilancio: totale dell’attivo patrimoniale.

Un’impresa è considerata “indipendente” se il suo capitale o diritti di voto non sono detenuti per più del 25% da una o più imprese non conformi alla definizione di PMI. Esistono eccezioni a questa regola per alcune categorie di investitori, come società pubbliche di partecipazione, università, centri di ricerca, ecc.
La normativa definisce anche le imprese “associate” e “collegate“, che possono influenzare la classificazione di un’impresa come PMI. In questi casi, è necessario considerare anche i dati delle imprese associate o collegate per determinare la dimensione dell’impresa.
In particolare:

  • se un’impresa è indipendente, utilizzerà solo il numero di dipendenti e i dati finanziari contenuti nei suoi conti annuali per verificare se rispetta le soglie indicate;
  • per quanto riguarda le imprese associate, l’impresa oggetto di valutazione PMI deve aggiungere ai suoi dati una proporzione del calcolo degli effettivi e degli elementi finanziari dell’impresa associata al momento di determinare la propria ammissibilità alla condizione di PMI. Questa proporzione rifletterà la percentuale maggiore tra quote o di diritti di voto detenuta;
  • per quanto riguarda le imprese collegate, occorre aggiungere ai dati dell’impresa oggetto di valutazione PMI il 100% dei dati dell’impresa collegata per determinare se essa rispetta le soglie di effettivi e le soglie stabilite. Quando un’impresa non redige i conti consolidati e l’impresa alla quale è collegata si relaziona a sua volta con altre imprese (associata di collegata), l’impresa oggetto di valutazione PMI deve aggiungere il 100% dei dati di tutte le imprese collegate e la percentuale pro rata delle imprese associate.

La definizione di PMI (Piccola e Media Impresa) è fondamentale per accedere a bandi e agevolazioni pubbliche.
La corretta classificazione come micro, piccola o media impresa è cruciale per le aziende che desiderano accedere a finanziamenti, agevolazioni e bandi pubblici. È importante conoscere i criteri di classificazione e le normative europee e nazionali in materia.
È possibile consulta anche la Guida dell’utente alla definizione di PMI dell’Unione Europea.

PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Venerdì 28 febbraio 2025 Comunicazione adesione regime contributivo agevolato – Regime forfetario Termine per la presentazione all’INPS della domanda per aderire al regime contributivo agevolato previsto per i soggetti che hanno aderito al regime forfetario, a decorrere dall’anno in corso. Persone fisiche ammesse al regime fiscale forfetario, esercenti attività di impresa, arti o professioni. Telematica
Venerdì 28 febbraio 2025 Imposta di bollo su fatture elettroniche Termine per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel quarto trimestre 2024. Soggetti obbligati all’emissione di fatture elettroniche soggette all’imposta di bollo. Servizio Agenzia Entrate o Mod. F24
Venerdì 28 febbraio 2025 Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA Termine per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel quarto trimestre 2024. Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA. Telematica
Lunedì 17 marzo 2025 Certificazioni Termine per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate e per la consegna al percipiente delle CU2025 (anno 2024).
Entro la stessa data la CU va consegnata al dipendente.
Sostituti d’imposta Telematica

 Bientina lì, 19/02/2025
Studio Mattonai

Contributi e agevolazioni

per le imprese

 





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