1) La crescita dell’occupazione? Sembra essersi esaurita. 2) La mobilità, un nuovo lavoro e l’assegno integrativo. 3) Se la busta paga non corrisponde a quella del contratto. 4) Come si distingue la trasferta dal traferimento? 5) Vorrei iscrivermi a una università francese: è possibile? 6) in via di Santa Costanza i lavori (finalmente) sono ripresi.
1) LA CRESCITA DELL’OCCUPAZIONE? SEMBRA ESSERSI ESAURITA
Sull’andamento dell’occupazione continua ad esserci un bel po’ di confusione, almeno così mi pare. Per non parlare della qualità del lavoro e del livello degli stipendi.
Ci si deve rallegrare o ci si deve preoccupare? È difficile capire come stiano davvero le cose se ci si affida alle dichiarazioni che provengono da sponde diverse e politicamente orientate. Ma sul lavoro non si può scherzare: c’è di mezzo la vita di ognuno di noi.
Marta Armeni – Per e-mail da Roma
L’argomento è di quelli davvero importanti perché rappresenta il termometro con il quale misurare la temperatura dell’attività di chi ha in mano le leve decisionali. Perché non c’è dubbio che se l’occupazione cresce il consenso verso chi in quel momento ha il compito di indirizzo strategico del Paese non può che risentirne positivamente.
Fino all’autunno dello scorso anno i dati non erano male, anzi, tranne che per l’occupazione giovanile. Però a dicembre, secondo l’Istat, il tasso di disoccupazione è risalito al 6,2% tanto che Confcommercio ha commentato che “gli impulsi alla crescita del numero degli occupati sembrano esauriti” ma che “non mancano indizi rassicuranti sui prossimi mesi”.
Comunque, il numero degli occupati di dicembre 2024 ha superato quello di dicembre 2023 dell’1,2% (+274.000 unità). I dipendenti a tempo determinato rappresentano il 67,2% degli occupati a fronte del 64,2% di cinque anni fa.
Resta il problema della qualità del lavoro e del livello degli stipendi che sono alla base delle difficoltà in cui si trovano poco meno di 3 milioni di famiglie e quasi 5,7 milioni di individui. Suddivisa per aree geografiche, la povertà assoluta delle famiglie è più alta nel Mezzogiorno (10,2%).
2) LA MOBILITÀ, UN NUOVO LAVORO E L’ASSEGNO INTEGRATIVO
Sono un operaio specializzato e circa 6 mesi fa ho perso il lavoro e quindi sono entrato in mobilità. Adesso mi è capitata un’opportunità da parte di una piccola azienda metalmeccanica che però per l’impegno che dovrei svolgere mi ha proposto una retribuzione inferiore a quella che percepivo in precedenza.
È giusto? Oppure si deve comunque fare riferimento all’ultima busta paga?
Corrado Pasini – Per telefono da Roma
La retribuzione, in riferimento alla mansione, è stabilita dai contratti collettivi di lavoro. Quindi, se ciò è in linea con la nuova attività, l’offerta dell’azienda ci sembra in regola.
C’è da dire che, per provare a “ristabilire” la parità salariale, si può ricorrere all’assegno integrativo che spetta a quei lavoratori che in stato di mobilità accettano un nuovo impiego a tempo indeterminato con una retribuzione inferiore a quella precedente.
L’assegno può essere corrisposto per un massimo di 12 mesi e comunque non oltre la data in cui scade il trattamento di mobilità. La domanda va presentata on line all’Inps attraverso il servizio dedicato. In alternativa si può fare la domanda tramite il Contact center al numero di rete fissa 803.164 o di rete mobile 06.164164. Oppure attraverso gli Enti di patronato.
3) SE LA BUSTA PAGA NON CORRISPONDE A QUELLA DEL CONTRATTO
Sono un giovane straniero con permesso di soggiorno per motivi di studio. Ho lavorato presso un albergatore toscano con un contratto, secondo il Ccnl delle aziende alberghiere, a tempo indeterminato part time del 50. Ma questo solo sulla carta, perché in realtà il mio datore mi ha proposto di lavorare per la sua agenzia di viaggi – che si trova all’interno dell’hotel – con orario full time. Il tutto per uno stipendio di 1.000 euro al mese mentre in busta paga ne figuravano 573.
il peggio è che dopo 6 mesi di lavoro, gli ultimi due non mi sono stati retribuiti. Allora ho rassegnato le dimissioni. Ora ho l’impressione che – se tutto andrà bene – il massimo che posso ottenere saranno i 573 euro mensili “ufficiali” e non I 1.000 come da accordi.
Lo so che ho sbagliato ad accettare una situazione poco chiara, però era l’unico modo per potermi mantenere agli studi. Come posso rivendicare i miei diritti? E se poi non mi rinnovano il permesso di soggiorno?
Aggiungo che ogni volta che mi veniva pagato lo stipendio concordato di 1.000 euro, iI mio datore mi faceva firmare una ricevuta di pari importo, e con tanto di riferimento alla mensilità, ad uso della contabilità interna. Di questo, però, non ho fotocopie né altra documentazione sottomano.
S. G. – Per e-mail da Roma
La questione proposta dal lettore si presta ad un duplice ordine di considerazioni.
1) Il lavoratore potrebbe ricorrere al Giudice del Lavoro per ottenere un decreto ingiuntivo di pagamento sulla base delle buste paga figurative per chiedere sia gli ultimi due mesi sia il Tfr, ferie e permessi residui se non corrisposti. Questa è una via preferenziale perché il provvedimento del Giudice si ottiene senza contraddittorio, evitando così il processo (a meno di opposizione del datore di lavoro). In questo caso non servirebbe neanche un conteggio di un consulente del lavoro, data l’immediata intelligibilità delle buste paga.
2) Il lavoratore ricorre al Giudice del Lavoro per ottenere il corrispettivo di quanto effettivamente lavorato. In questo caso deve affrontare un procedimento ordinario, con udienze da svolgere, e dovrà provare il suo assunto con prove sia documentali, se ne è in possesso, che testimoniali. Nella fattispecie descritta ben potrebbe il lavoratore chiedere al Giudice di ordinare l’esibizione al datore delle proprie scritture contabili, se le stesse attestano la corrispondenza di importi maggiori rispetto a quelli di cui alle buste paga. In questo caso sarebbe opportuna l’elaborazione di un conteggio da parte di un consulente.
4) COME SI DISTINGUE LA TRASFERTA DAL TRASFERIMENTO?
Capita spesso che per ragioni di lavoro la mia ditta mi richieda frequenti trasferte, che a volte durano più giorni. È regolare?
M. S. – Per e-mail da Roma
La trasferta, contrariamente al trasferimento, presuppone un mutamento temporaneo del luogo di svolgimento della prestazione lavorativa. Il concetto di “temporaneità” è molto ampio: può riguardare un giorno come alcune settimane.
Più la trasferta è lunga più i contorni sfumano e diventa difficile distinguerla dal trasferimento. In linea generale si può sostenere che si è in presenza di trasferta quando il mutamento della sede conserva i caratteri della “provvisorietà”, cioè quando è dettato da una situazione speciale cessata la quale è previsto il ritorno nella primaria sede di lavoro.
Non possono, ad esempio, qualificarsi “trasferte” gli spostamenti dei lavoratori che, per la natura stessa dell’attività che svolgono, effettuano le loro prestazioni in località sempre diverse.
Individuare esattamente se si è in trasferta oppure no è importante in quanto a questo istituto sono collegabili obblighi di tipo retributivo e adempimenti di natura fiscale e previdenziale.
In genere, e salvo diversa previsione dei contratti collettivi, il datore di lavoro può inviare il dipendente in missione o trasferta senza le limitazioni che regolano il trasferimento: vale a dire le imprescindibili ragioni tecniche, organizzative e produttive.
5) VORREI ISCRIVERMI A UNA UNIVERSITÀ FRANCESE. È POSSIBILE?
Sto pensando di iscrivermi a una università francese. Ci sono particolari problemi da superare? Devo darmi da fare per raccogliere dati e documenti? E se sì, quali?
Fiorella Ranieri – Per e-mail da Tivoli
La formazione e la mobilità dei giovani in ambito europeo non solo sono possibili ma vengono incoraggiate. Il principio-guida è la parità di trattamento: vale a dire che, nella fattispecie, uno studente italiano che decide di frequentare i corsi di una università francese può farlo alle stesse condizioni stabilite per i cittadini d’Oltralpe.
In sostanza, non possono esserci discriminazioni, come spese di iscrizione più elevate. Il principio della parità è valido per tutti i Paesi dell’Ue, anche se le condizioni di accesso agli istituti sono fissate dai singoli Stati e possono variare sensibilmente da un Paese all’altro. Per esempio, la padronanza della lingua può costituire un requisito determinante. Per questo, prima dell’iscrizione, può essere richiesto il superamento di un esame destinato ad accertare le conoscenze linguistiche degli studenti provenienti da altre nazioni.
Per qualsiasi informazione si può comunque contattare l’ambasciata francese in Italia, che si trova in piazza Farnese 67 – 00186 Roma. Tel. 06.686011.
6) IN VIA DI SANTA COSTANZA I LAVORI (FINALMENTE) SONO RIPRESI
A volte segnalare ciò che non va può essere utile. Dopo le mie segnalazioni (e altre apparse su diversi giornali) sui lavori fermi in via di Santa Costanza qualcosa si è mosso perché sono ricomparsi gli operai e i mezzi meccanici. Speriamo che sia la volta buona…
Marcella G. – Per e-mail da Roma
Il cantiere, aperto nel giugno dello scorso anno, ha dato di nuovo segni di vitalità. Il Municipio ha detto che, nel frattempo, sono state apportate modifiche al progetto iniziale e che si è deciso di puntare di più sull’aspetto estetico aumentando gli spazi per aiuole e alberi.
L’intervento costerà 1,5 milioni di euro. I lavori dovrebbero terminare entro il prossimo aprile.
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