Il preavviso di ipoteca non scade decorso un anno

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La Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 4619 depositata ieri, ribadisce che l’ipoteca esattoriale non ha natura esecutiva, quindi non può essere applicata l’analogia con la disciplina dell’intimazione ad adempiere di cui all’art. 50 del DPR 602/73.
Espressamente, per quanto ci consta per la prima volta, viene precisato che, per l’effetto, “perdono di consistenza gli argomenti della ricorrente secondo cui la mancata previsione di un termine finale di efficacia renderebbe il debitore esposto sine die all’azione esecutiva del fisco; non può esservi, infatti, alcuna esposizione in dipendenza della comunicazione di un atto estraneo al procedimento esecutivo”.

Sebbene non specificato in via inequivoca, potrebbe essere superata la tesi, sostenuta da alcune pronunce di merito, secondo cui il preavviso di ipoteca perderebbe effetto se l’ipoteca stessa non venisse adottata decorso un anno (C.G.T. II Calabria 13 gennaio 2023 n. 155/3/23, C.T. Reg. Bari 30 giugno 2017 n. 2278/7/17).

L’art. 77 comma 1 del DPR 602/73 prevede: “Decorso inutilmente il termine di cui all’articolo 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell’importo complessivo del credito per cui si procede”.

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A sua volta, l’art. 50 del DPR 602/73 stabilisce:
– al comma 1, che “Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento al soggetto nei confronti del quale procede, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento”;
– al comma 2, che “Se l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l’espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall’articolo 26, di un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni”;
– al comma 3, che “L’avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorso un anno dalla data della notifica”.

Formalmente, l’art. 77 comma 1 in tema di ipoteca richiama il solo art. 50 comma 1 e non anche i commi 2 e 3.
Ormai da tempo la Cassazione è ferma nel ritenere che non possa essere esteso per analogia, al caso dell’ipoteca, l’art. 50 comma 2, quindi è infondata l’eccezione secondo cui, se entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento o dell’accertamento esecutivo non è disposta l’ipoteca, questa va preceduta dall’intimazione ad adempiere (per tutte, Cass. SS.UU. 18 settembre 2014 n. 19667).
L’ipoteca, quindi, non va mai preceduta dall’intimazione ad adempiere, quand’anche disposta dopo un anno dalla notifica della cartella di pagamento/accertamento esecutivo.

Poi, l’art. 76 del DPR 602/73 prevede che l’ipoteca sia una condizione per l’espropriazione, potendo questa avvenire solo se l’Agente della riscossione ha iscritto ipoteca e siano decorsi sei mesi senza che il debito sia stato estinto, ma si tratta di una diversa tematica inerente alla legittimità dell’azione esecutiva vera e propria.

In base a una tesi ulteriore sostenuta dalle sentenze di merito richiamate, può operare per analogia il comma terzo dell’art. 50, quindi se al preavviso di ipoteca non segue l’adozione dell’ipoteca stessa entro un anno (l’art. 26 comma 18 del DL 76/2020 conv. L. 120/2020 ha esteso il periodo di efficacia dell’intimazione da 180 giorni a un anno) questo perde di efficacia e sarebbe necessario un ulteriore preavviso.
Occorre, secondo questa tesi, per esigenze di garanzia del contribuente, applicare analogicamente l’art. 50 comma 3 del DPR 602/73, secondo cui l’intimazione di pagamento perde efficacia se l’espropriazione forzata non inizia decorso un anno dalla sua notifica.

Censurata la tesi di alcune sentenze di merito

La Cassazione nella sentenza di ieri non censura, quantomeno in via espressa, questa tesi, affermando che non ha ragione di esistere un termine finale di efficacia del preavviso di ipoteca: “non può esservi, infatti, alcuna esposizione in dipendenza della comunicazione di un atto estraneo al procedimento esecutivo”.
Sembra che per i giudici non abbia senso sostenere che se entro un anno non c’è il pignoramento il preavviso di ipoteca perda di efficacia, in quanto il preavviso non è preordinato all’esecuzione (come invece lo è l’intimazione) ma all’ipoteca.

Ora, prescindendo dai fatti alla base della causa che ha dato origine alla pronuncia di ieri, la tesi che talvolta viene sostenuta dice una cosa un po’ diversa, ovvero che l’ipoteca (e non l’esecuzione) debba essere adottata entro un anno dal preavviso.



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