Calendario fiscale marzo 2025: versamenti, adempimenti e agevolazioni

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Il calendario fiscale 2025 prevede un mese di marzo denso di scadenze che riguardano comunicazioni da effettuare all’Amministrazione Finanziaria, versamenti delle imposte, ma anche istanze per l’accesso a crediti d’imposta. Entro la fine del mese, inoltre, per le imprese termina il periodo a disposizione per la stipula di contratti assicurativi a copertura di rischi catastrofali a danno dei beni materiali posseduti dalle stesse.

5 marzo

Coloro che entro il 28 febbraio 2025 non hanno provveduto al pagamento della settima rata della “Rottamazione- quater”, potranno mantenere i benefici della definizione agevolata, se effettuano il versamento entro i successivi cinque giorni di tolleranza concessi dalla legge, ossia entro mercoledì 5 marzo 2025.

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8 marzo

L’8 marzo 2025 è l’ultimo giorno per manifestare l’opposizione all’utilizzo dei dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi riferiti al 2024, direttamente dal sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria, accedendo tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure tramite SPID.

15 marzo

I contribuenti che si avvalgono della fatturazione differita sono tenuti ad emettere il documento elettronico, in riferimento alle operazioni effettuate nel mese di febbraio 2025, entro il 15 marzo prossimo.

16 marzo

Sempre relativamente alla manifestazione dell’opposizione all’utilizzo dei dati delle spese del 2024 ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, i contribuenti potranno comunicare la decisione di non rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate i suindicati dati entro il 16 marzo 2025. In particolare, entro tale data, dovrà essere comunicata l’opposizione all’utilizzo dei dati relativi a:

  • spese scolastiche e/o erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici;
  • spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale.

Entro lo stesso termine del 16 marzo, i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, gli enti previdenziali, gli amministratori di condominio, i veterinari, i sostituti d’imposta, le imprese assicuratrici, gli esercenti servizi di pompe funebri e attività connesse, le università e scuole statali e non statali, gli asili nido pubblici e privati, enti pubblici e soggetti privati affidatari del servizio di trasporto pubblico, le ONLUS, APS, ODV, fondazioni ed associazioni riconosciute, dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi agli oneri deducibili e detraibili, necessari ai fini della compilazione della dichiarazione precompilata 2025, relativa al periodo d’imposta 2024.

17 marzo

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Il calendario fiscale segna al 17 marzo (il 16 marzo è domenica) la scadenza dei seguenti versamenti:

  • IVA riferita alle operazioni del mese di febbraio 2025 (soggetti mensili), per la quale è necessario compilare il Mod. F24 con il codice tributo 6002;
  • saldo IVA derivante dalla dichiarazione annuale relativa al 2024, ai fini del quale il Mod. F24 deve essere compilato con il codice tributo 6099. Diversamente, il pagamento può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi. In questo caso, occorre applicare la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivi al 17 marzo;
  • contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro per i lavoratori dipendenti;
  • ritenute operate nel mese di febbraio 2025;
  • imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. “Tobin Tax”), se il trasferimento della proprietà delle azioni e degli strumenti partecipativi, ovvero la conclusione dell’operazione su derivato ed altri valori mobiliari è avvenuta a febbraio 2025.

Tra i pagamenti in scadenza il 17 marzo occorre, altresì, ricordare il versamento della tassa annuale di concessione governativa per la bollatura e numerazione dei registri contabili che dovrà essere eseguito utilizzando il codice tributo 7085.

Nello specifico, le società di capitali, ossia S.p.a., S.r.l. e S.a.p.a., comprese quelle consortili, devono versare, entro il 16 marzo di ciascun anno, la suindicata tassa per un importo pari a:

  • 309,87 euro, se l’ammontare del capitale o del fondo di dotazione non supera l’importo di 516.456,90 euro;
  • 516,46 euro, se il capitale sociale o il fondo di dotazione supera tale importo.

In merito, è opportuno evidenziare che la data di riferimento per quantificare il capitale sociale o il fondo di dotazione è il 1° gennaio dell’anno per il quale il versamento viene eseguito.

20 marzo

I contribuenti che hanno effettuato nel corso del 2024 erogazioni liberali a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore e di fondazioni ed associazioni riconosciute, possono opporsi all’utilizzo dei dati relativi a tali erogazioni e dei relativi rimborsi ricevuti e di non farli inserire nella propria dichiarazione precompilata, comunicando l’opposizione entro il 20 marzo 2025.

25 marzo

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Il 25 marzo 2025, è il termine ultimo per i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie obbligati a trasmettere gli elenchi riepilogati Intrastat con periodicità mensile, per provvedere all’invio dei dati riferiti alle cessioni e agli acquisti di febbraio 2025.

31 marzo

I contribuenti ISA che hanno aderito al concordato preventivo biennale hanno la possibilità di adottare il regime di ravvedimento per gli anni 2018-2022, versando un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell’IRAP (art. 2-quater c. 8 DL 113/2024).

L’imposta sostitutiva può essere versata:

  • in un’unica soluzione, entro il 31 marzo 2025; oppure
  • mediante pagamento rateale, in un massimo di 24 rate mensili di pari importo, maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31 marzo 2025.

Il ravvedimento in esame si perfeziona con il versamento delle imposte sostitutive e l’opzione viene esercitata, per ogni annualità (2018-2022), attraverso la presentazione del Mod. F24 relativo al versamento della prima o unica rata. Tuttavia, in caso di pagamento rateale, l’opzione, per ogni annualità, si perfeziona mediante il pagamento di tutte le rate.

Per il versamento dell’imposta tramite modello F24, occorre utilizzare i seguenti codici tributo:

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  • “4074”, per le imposte dovute dalle persone fisiche;
  • “4075”, per il versamento eseguito dai soggetti diversi dalle persone fisiche;
  • “4076”, per l’imposta sostitutiva dell’IRAP.

Entro la fine di marzo, inoltre, le imprese con sede legale in Italia e le imprese estere con una stabile organizzazione sul territorio nazionale, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese, dovranno stipulare una polizza assicurativa per i danni causati da eventi catastrofali a danno dei beni materiali da queste detenuti (art. 1 c. 101-112 L. 213/2023). Il termine ultimo per adempiere all’obbligo, in origine fissato al 31 dicembre 2024, è stato differito al 31 marzo 2025 dal Decreto Milleproroghe (art. 13 DL 202/2024).

Ulteriore adempimento in scadenza il 31 marzo riguarda le PMI che hanno sostenuto spese nel 2024 per le quotazioni avvenute nel medesimo anno. A tal fine, è possibile fruire del credito d’imposta di cui all’art. 1 c. 89-92 L. 205/2017, presentando le istanze fino al 31 marzo 2025.

Sempre in tema di agevolazioni, le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, potranno beneficiare di un credito d’imposta pari al 75% del valore incrementale degli investimenti realizzati, presentando la comunicazione per l’accesso all’agevolazione dal 1° al 31 marzo 2025.

Da ultimo, così come ogni mese, i distributori stradali di carburante dovranno provvedere alla memorizzazione ed alla trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri, relativi alle cessioni di gasolio e benzina (destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori) verso consumatori finali, effettuate nel mese di febbraio 2025.



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