L’INPS ha pubblicato ieri la circolare n. 53, con cui fornisce indicazioni sulle principali novità apportate dalla L. 207/2024 in materia pensionistica di immediata applicazione, accennando anche a una successiva circolare con istruzioni applicative su ulteriori disposizioni in materia subordinate a decreti ministeriali attuativi, e il messaggio n. 799 sull’incentivo al posticipo del pensionamento.
L’Istituto ricorda che l’art. 1 comma 172 della L. 207/2024 abroga, con effetto dal 1° gennaio 2025, l’art. 2-ter del DL 30/74. La norma stabiliva che il titolare di pensione liquidata a carico delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, nonché il superstite dello stesso, per quanto concerne la pensione di reversibilità, avevano diritto a richiedere la pensione prevista dalle norme dell’AGO del FPLD, con la decorrenza di legge, quando tutti i requisiti risultassero perfezionati nell’assicurazione stessa, indipendentemente dai contributi accreditati nelle predette Gestioni speciali, con la possibilità di utilizzare ai fini del relativo diritto a pensione anche i contributi della predetta assicurazione eventualmente computati per la liquidazione della pensione a carico della Gestione speciale. In seguito all’esercizio di tale facoltà, la pensione a carico della Gestione speciale per i lavoratori autonomi era revocata con effetto dalla data di decorrenza della pensione a carico dell’AGO del FPLD e la contribuzione versata nelle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi poteva dare luogo, a domanda, a un supplemento di pensione.
L’INPS precisa che la disciplina abrogata resta in vigore per le domande di pensione presentate dai pensionati e dai superstiti di pensionato entro il 31 dicembre 2024.
Per quanto riguarda opzione donna ex art. 16 comma 1-bis del DL 4/2019, l’art. 1 comma 173 della L. 207/2024 estende la possibilità di accedervi alle lavoratrici che abbiano perfezionato i requisiti richiesti entro il 31 dicembre 2024. In sostanza, possono accedere a opzione donna le lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2024, abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 61 anni e che, alla data della domanda, si trovino in una delle condizioni indicate nella medesima norma.
Il requisito anagrafico richiesto di 61 anni è ridotto di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni; la riduzione massima di due anni del requisito anagrafico si applica anche in assenza di figli per le lavoratrici dipendenti o licenziate da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa di cui all’art. 1 comma 852 della L. 296/2006.
L’INPS chiarisce che, per le lavoratrici che perfezionano i requisiti richiesti nel corso dell’anno 2024, il tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale deve risultare attivo al 1° gennaio 2025 o risultare attivato in data successiva.
Con riferimento alla pensione anticipata flessibile (c.d. Quota 103), l’Istituto previdenziale ricorda che l’art. 1 comma 174 della L. 207/2024 modifica l’art. 14.1 del DL 4/2019, estendendo all’anno 2025 tale regime pensionistico. Nel dettaglio, la disposizione normativa riconosce il diritto alla pensione anticipata flessibile al raggiungimento, nell’anno 2025, di:
– un’età anagrafica di almeno 62 anni;
– un’anzianità contributiva minima di 41 anni.
Per i soggetti che maturano i predetti requisiti nell’anno 2025, la pensione anticipata flessibile è determinata secondo le regole di calcolo del sistema contributivo ed è riconosciuta per un valore lordo mensile massimo non superiore a quattro volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto ai requisiti ordinari previsti per la pensione di vecchiaia. Per tali soggetti il trattamento pensionistico in questione decorre trascorsi:
– 7 mesi dalla data di maturazione dei requisiti per i lavoratori del settore privato;
– 9 mesi dalla maturazione dei requisiti per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
In merito l’INPS è intervenuto anche con il messaggio n. 799/2025, informando che è stato implementato il sistema di gestione delle domande di pensione per consentire la presentazione della domanda di incentivo al posticipo del pensionamento per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile e/o anticipata ordinaria nell’anno 2025. L’istanza può essere presentata attraverso i seguenti canali: sito internet dell’INPS; utilizzando i servizi telematici offerti dagli Istituti di patronato; contattando il Contact Center Multicanale.
La circolare si sofferma infine sulla proroga dell’APE sociale al 31 dicembre 2025, sull’incremento delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS, sull’aumento dell’importo dell’incremento della maggiorazione sociale e sulla riduzione del requisito anagrafico di accesso alla pensione nel sistema contributivo in favore delle lavoratrici madri.
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link