Pensioni 2025: Opzione Donna, Quota 103, Ape Sociale, Pensioni Minime, Maggiorazioni Sociali ed altro. Le novità

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L’Inps, con propria circolare n. 53 del 5.3.2025, fornisce le istruzioni per l’applicazione delle disposizioni introdotte dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025), in materia di: effetti pensionistici in materia di limiti ordinamentali per i dipendenti della pubblica Amministrazione; articolo 2-ter del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114; pensione anticipata opzione donna e pensione anticipata flessibile di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26; APE sociale di cui alla legge 11 dicembre 2016, n. 232; incremento delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS di cui al comma 310 della legge 29 dicembre 2022, n. 197; incremento della maggiorazione sociale riconosciuta in favore di soggetti disagiati di cui all’articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448; beneficio di cui all’articolo 1, comma 40, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in favore delle lavoratrici madri nel sistema contributivo.

 

Effetti pensionistici derivanti dalla modifica dei limiti ordinamentali. Articolo 1, comma 162, della legge n. 207 del 2024

Sconto crediti fiscali

Finanziamenti e contributi

 

La nuova legge di bilancio prevede che il limite massimo ordinamentale di età è fissato a 67 anni fermo restando i limiti più elevati esistenti per alcune categoria di lavoratori pubblici.

Viene di conseguenza abrogato l’art. 2, comma 5 della legge 101/2013 che aveva confermato il limite ordinamentale dell’età a 65 anni e che consentiva alle Amministrazioni pubbliche di procedere al collocamento a riposo d’ufficio al personale che avendo raggiunto i requisiti per la pensione anticipata legge Fornero, compiva i 65 anni di età. Naturalmente l’abolizione delle possibilità di accedere alla pensione di vecchiaia anticipata con i 65 anni comporterà il ritardo della liquidazione del TFS (prima tranche 12 mesi dopo il compimento dei 67 anni).

Quindi, ai fini pensionistici, si precisa che ai sensi dell’articolo 1, commi da 157 a 159, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024), le quote di pensione liquidate con il sistema retributivo e riferite ad anzianità inferiori a 15 anni al 31 dicembre 1995 per gli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL), alla Cassa per le pensioni ai sanitari (CPS), alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI) e alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari e ai coadiutori (CPUG) sono calcolate con le aliquote di rendimento di cui all’Allegato II della medesima legge di Bilancio 2024.

Tenuto conto che le disposizioni sopra citate non trovano applicazione nei casi di cessazione dal servizio per applicazione dei limiti ordinamentali, si rappresenta che in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni intervenute a partire dall’anno 2025, in presenza di un’età anagrafica pari o superiore a 65 anni ma inferiore a 67, le relative quote di pensione calcolate con il sistema retributivo vengono determinate con le aliquote di rendimento di cui all’Allegato II della legge di Bilancio 2024.

 

Abrogazione dell’articolo 2-ter del decreto-legge n. 30 del 1974

L’articolo 1, comma 172, della legge di Bilancio 2025 abroga, con effetto dal 1° gennaio 2025, l’articolo 2-ter del decreto-legge n. 30 del 1974,rubricato “Utilizzazione dei contributi accreditati nell’assicurazione generale obbligatoria ai pensionati delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi”.

” Art. 2-ter
(Utilizzazione dei contributi accreditati nell’assicurazione generale obbligatoria ai pensionati delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi)
Il titolare di pensione liquidata a carico delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali ha diritto a liquidare la pensione prevista dalle norme dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, con la decorrenza di legge, quando tutti i requisiti risultino perfezionati nell’assicurazione stessa indipendentemente dai contributi accreditati nelle gestioni speciali predette.
Ai fini del perfezionamento del diritto a pensione nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti sono considerati utili anche i contributi della predetta assicurazione eventualmente utilizzati per la liquidazione della pensione a carico della gestione speciale ovvero di un supplemento di essa.
La pensione della gestione speciale per i lavoratori autonomi è revocata con effetto dalla data di decorrenza della pensione a carico della assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.
Ricorrendo, alla data del decesso del dante causa, le condizioni di cui ai precedenti commi, i superstiti di pensionati a carico delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali hanno diritto a liquidare la pensione di riversibilità nella assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.

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Si precisa che la disciplina abrogata rimane in vigore per le domande di pensione presentate dai pensionati e dai superstiti di pensionato entro il 31 dicembre 2024.

 

Pensione anticipata opzione donna – “Pensione di Anzianità Opzione Donna”

L’articolo 1, comma 173, della legge di Bilancio 2025 rinnova la possibilità di accedere alla pensione anticipata opzione donna di cui all’articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge n. 4 del 2019 alle lavoratrici che abbiano perfezionato i requisiti richiesti entro il 31 dicembre 2024.

In particolare, possono accedere alla pensione in argomento le lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2024, abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni “effettivi”, cioè senza la contribuzione da disoccupazione, malattia ed infortunio, pari a settimane 1.820 e un’età anagrafica di almeno 61 anni e che, alla data della domanda, si trovino in una delle condizioni indicate nella medesima norma.
Il requisito anagrafico richiesto di 61 anni è ridotto di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni.

In merito alle condizioni richieste (le condizioni richieste: • che assistano da almeno 6 mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (per lavoratrici dipendenti, pubbliche e private, e lavoratrici autonome); • che abbiano una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74% accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile (per lavoratrici dipendenti, pubbliche e private, e lavoratrici autonome); • che siano lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa. In questo caso, la riduzione di due anni del requisito anagrafico di 61 anni trova applicazione a prescindere dal numero di figli (solo per le lavoratrici dipendenti private), quindi anche qui si torna a 59 anni di età anagrafica.), come precisato nella circolare n. 59 del 3 maggio 2024, le stesse devono sussistere alla data di presentazione della domanda e non devono essere oggetto di ulteriore verifica nel caso di accesso alla pensione alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico.

La pensione anticipata opzione donna è liquidata secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180.

Conto e carta

difficile da pignorare

 

Ai fini dell’accesso alla pensione in esame si applicano le disposizioni in materia di decorrenza previste dall’articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010 (c.d. finestra mobile, 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e 18 mesi per le lavoratrici autonomi).

In merito alla decorrenza della pensione, nel caso di perfezionamento dei requisiti nel corso dell’anno 2024, la decorrenza del trattamento pensionistico non può essere, comunque, anteriore al 1° febbraio 2025, per le lavoratrici dipendenti e autonome la cui pensione è liquidata a carico dell’AGO e delle forme sostitutive della medesima, e al 2 gennaio 2025, per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico delle forme esclusive della medesima.

Con riferimento alla decorrenza del trattamento pensionistico per le lavoratrici del comparto Scuola e dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Il trattamento pensionistico in esame può essere conseguito anche successivamente alla prima decorrenza utile, fermo restando la maturazione dei requisiti anagrafico e contributivo entro il 31 dicembre 2024 e quanto sopra precisato in merito alla sussistenza delle condizioni richieste alla data di presentazione della domanda.

 

Pensione anticipata flessibile (c.d. “quota 103”). Requisiti maturati nell’anno 2025

Finanziamenti personali e aziendali

Prestiti immediati

 

L’articolo 1, comma 174, della legge di Bilancio 2025 modifica l’articolo 14.1 del decreto-legge n. 4 del 2019, estendendo all’anno 2025 le previsioni di cui ai commi 1, 5 e 6, lettera b), del medesimo articolo 14.1, rinnovandole.

La disposizione normativa in esame riconosce il diritto alla pensione anticipata flessibile al raggiungimento, nell’anno 2025, di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 41 anni, pari a settimane 2.132.

Per chi matura i requisiti nell’anno 2025, la pensione anticipata flessibile c.d. “quota 103” è determinata secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo n. 180 del 1997, ed è riconosciuta per un valore lordo mensile massimo non superiore a quattro volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente (per l’anno 2025, tale valore massimo, è pari ad € 2.413,6, trattamento al minimo anno 2025 – € 603,40), per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto ai requisiti ordinari previsti per la pensione di vecchiaia di cui all’articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201 del 2011.

Il calcolo contributivo resterà per tutta la vita del pensionato, mentre invece lo sbarramento di 4 volte il trattamento al minimo cadrà al compimento dell’età anagrafica della pensione di vecchiaia (fino al 31.12.2026, 67 anni).

Per i soggetti che maturano 41 anni di anzianità contributiva e 62 anni di età nell’anno 2025, il trattamento pensionistico decorre trascorsi i seguenti termini:
sette mesi dalla data di maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle pubbliche Amministrazioni e per i lavoratori autonomi. Pertanto, la decorrenza della pensione non può essere anteriore al 1° settembre 2025, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO, o al 2 agosto 2025, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO;
nove mesi dalla maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Pertanto, la decorrenza della pensione non può essere anteriore al 2 ottobre 2025, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO, o al 1° novembre 2025, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO.
Per il personale del comparto Scuola e AFAM, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della legge n. 449 del 1997.

 

Proroga dell’APE sociale al 31 dicembre 2025

Contributi e agevolazioni

per le imprese

 

L’articolo 1, comma 175, della legge di Bilancio 2025 stabilisce che le disposizioni in materia di APE sociale continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2025 per i soggetti che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) dell’articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificate, da ultimo, dall’articolo 1, commi 136 e 137, della legge n. 213 del 2023 (a chi spetta: L’indennità «Ape Sociale» spetta ai lavoratori iscritti al F.P.L.D., alle forme sostitutive ed esclusive del medesimo, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, nonché alla Gestione Separata, i quali si trovano in stato di disoccupazione – anche per lavoro a tempo determinato – (a), caregiver (b), invalidi civili (c) e lavoratori che abbiano svolto almeno 7 anni negli ultimi 10 ovvero almeno 6 anni negli ultimi 7 una mansione «gravosa» (d). Per i lavoratori che rientrano dalla lettera (a) alla lettera (c), occorrono almeno 30 anni di contribuzione; invece per i lavoratori che rientrano nella lettera (d) occorrono almeno 36 anni di contribuzione. A partire dal 2022, per gli operai edili, come indicati nel Ccnl per i dipendenti delle imprese edili e affini, per i ceramisti (classificazione Istat 6.3.2.1.2) e i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta (classificazione Istat 7.1.3.3.), occorrono 32 anni di contribuzione).

I disoccupati di lungo corso non devono più attendere il decorso del trimestre in stato di disoccupazione ed il requisito anagrafico è di 63 anni e 5 mesi.

L’Inps ricorda che le disposizioni “confermate” per l’anno 2025, introdotte dalla Finanziaria 2024 e dalla circolare n. 35 del 2024, trovano applicazione anche nei confronti di coloro che hanno perfezionato i requisiti per l’accesso al beneficio negli anni precedenti e che non hanno presentato la relativa domanda di verifica, nonché ai soggetti decaduti dal beneficio (ad esempio, per superamento dei limiti reddituali annuali) che ripresentano domanda nell’anno 2025.
Per le «donne» i requisiti contributivi richiesti – 30 anni, 32 anni o 36 anni – possono essere ridotti di 12 mesi per ogni figlio, nel limite «massimo» di 2 anni (28 anni o 34 anni).

In virtù del richiamo operato dall’articolo 1, comma 175, della legge di Bilancio 2025 all’articolo 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i soggetti interessati possono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all’APE sociale entro i termini di scadenza del 31 marzo 2025, 15 luglio 2025 e, comunque, non oltre il 30 novembre 2025.

Si ricorda che il titolare di APE sociale, il cui accesso al beneficio viene certificato sulla base delle disposizioni della legge di Bilancio 2025, decade dall’indennità ove svolga attività di lavoro dipendente o autonomo oppure svolga lavoro autonomo occasionale da cui derivino redditi superiori al limite di 5.000 euro lordi annui.

 

Incremento delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS

Prestito personale

Delibera veloce

 

L’articolo 1, comma 177, della legge di Bilancio 2025 prevede che l’incremento delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS di cui all’articolo 1, comma 310, della legge n. 197 del 2022, sia riconosciuto per gli anni 2025 e 2026 nella misura di 2,2 punti percentuali per l’anno 2025 e 1,3 punti percentuali per l’anno 2026.

L’importo in argomento è riconosciuto con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento, di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS tempo per tempo vigente.

Qualora il trattamento pensionistico complessivo in pagamento sia superiore all’importo mensile del trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite aumentato dell’incremento in argomento, l’incremento è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

 

Aumento dell’importo dell’incremento della maggiorazione sociale di cui all’articolo 1 della legge n. 544 del 1988

L’articolo 1, comma 178, della legge di Bilancio 2025, limitatamente all’anno 2025, aumenta di 8 euro mensili l’importo dell’incremento della maggiorazione sociale del trattamento pensionistico di cui all’articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, previsto dall’articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Il medesimo comma 178 incrementa altresì di 104 euro annui il limite reddituale massimo oltre il quale l’incremento non è riconosciuto.

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Finanziamenti e contributi

 

L’importo in esame viene riconosciuto d’ufficio a coloro già titolari della maggiorazione sociale e del relativo incremento.

 

 

Modifiche all’articolo 1, comma 40, lettera c), della legge n. 335 del 1995 in materia di riduzione del requisito anagrafico di accesso alla pensione nel sistema contributivo in favore delle lavoratrici madri

L’articolo 1, comma 179, della legge di Bilancio 2025 innalza da dodici mesi a sedici mesi il limite massimo della riduzione del requisito anagrafico per l’accesso alla pensione nel sistema contributivo in favore delle lavoratrici madri con quattro o più figli, previsto dall’articolo 1, comma 40, lettera c), della legge n. 335 del 1995.

Pertanto, in favore delle lavoratrici madri destinatarie del sistema contributivo è riconosciuto un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione pari a quattro mesi per ogni figlio e pari a sedici mesi complessivi in caso di quattro o più figli.

La norma non modifica la misura del beneficio alternativo a tale riduzione in base al quale la lavoratrice può optare per l’applicazione del coefficiente di trasformazione maggiorato di un anno in caso di uno o due figli e di due anni in caso di tre o più figli ai fini della determinazione della pensione.

Il beneficio in esame si applica al requisito anagrafico richiesto per la pensione di vecchiaia nel sistema contributivo con i requisiti di cui all’articolo 24, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 201 del 2011, (per il biennio 2025-2026 pari a 67 anni e 71 anni), nonché a quello previsto per la pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 11, del medesimo decreto-legge (per il biennio 2025-2026 pari a 64 anni).

La riduzione del requisito anagrafico trova applicazione anche nel caso di conseguimento della pensione di vecchiaia di cui ai citati commi 6 e 7 dell’articolo 24, a seguito dell’esercizio dell’opzione al sistema contributivo di cui all’articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995 (per il biennio 2025-2026 67 anni di età e 20 anni di contribuzione).

Il beneficio in argomento non opera d’ufficio, ma deve essere richiesto in sede di presentazione della domanda di pensione.



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